Art. 3 Durata in carica 1. La durata in carica del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale e' stabilita con legge della Repubblica, ai sensi dell'art. 122, primo comma, della Costituzione, salvo i casi di cessazione anticipata ai sensi delle vigenti disposizioni. 2. I consiglieri e il Presidente della Giunta regionale entrano in carica all'atto della proclamazione.