(Pubblicato nel Bollettino ufficiale 
    della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 3 del 18 gennaio 2012) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
     Visto l'articolo 15-bis della legge regionale 11 agosto 2010, n.
14  (Norme  per  il  sostegno   all'acquisto   dei   carburanti   per
autotrazione  ai  privati  cittadini  residenti  in  Regione   e   di
promozione per la mobilita' individuale ecologica e il suo sviluppo),
come inserito dall'articolo 2, comma 115,  lettera  ii)  della  legge
regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del
bilancio pluriennale per gli anni 2011 - 2013 ai sensi  dell'articolo
34 della legge regionale 21/2007); 
    Visto il proprio decreto d 13 settembre 2011,  n.0219/Pres.,  con
il quale e' stato emanato il  «Regolamento  per  la  concessione  dei
contributi di cui all'articolo 15-bis della legge regionale 11 agosto
2010, n. 14 (Norme per il sostegno all'acquisto  dei  carburanti  per
autotrazione  ai  privati  cittadini  residenti  in  Regione   e   di
promozione per la mobilita' individuale ecologica e il suo sviluppo),
per  l'acquisto  di  veicoli  immatricolati  Euro  5  con   emissioni
ridotte»; 
    Atteso che ai sensi dell'articolo 3 del  citato  regolamento,  le
risorse disponibili sul pertinente capitolo  di  spesa  del  bilancio
regionale,  sono  assegnate  alle  Camere  di  commercio   industria,
artigianato  e  agricoltura,  cui  e'  demandata  la  concessione   e
l'erogazione dei contributi per l'acquisto di  veicoli  immatricolati
Euro 5 con emissioni ridotte, in proporzione al numero di autoveicoli
che,  secondo  i  dati  forniti  dagli   uffici   provinciali   della
Motorizzazione civile,  risultano  immatricolati  sul  territorio  di
riferimento di ciascun Ente, entro il 31 dicembre 2010; 
    Atteso che, al  fine  di  garantire  un'equa  attribuzione  delle
risorse disponibili basata sulle effettive necessita' di ciascuno dei
citati Enti, e' emersa l'esigenza di integrare  il  criterio  di  cui
sopra, con altro che consenta di soddisfare le domande ammissibili  a
contributo con  un'ulteriore  assegnazione  di  risorse  disponibili,
secondo  un  unico  ordine  cronologico   su   base   regionale,   di
presentazione alle Camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura; 
    Ritenuto,   pertanto,   opportuno   modificare   il   Regolamento
sopraccitato sulla base delle esigenze emerse  in  sede  di  gestione
della nuova linea contributiva; 
    Visto  il  regolamento  di  organizzazione   dell'Amministrazione
regionale e degli enti  regionali  emanato  con  proprio  decreto  27
agosto  2004,   n.   0277/Pres.   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
    Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma
Friuli Venezia Giulia; 
    Visto l'articolo 14, comma i, lettera r) della legge regionale 18
giugno 2007, n. 17  (Determinazione  della  forma  di  governo  della
Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale,  ai
sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia); 
    Vista la deliberazione della Giunta regionale 30  novembre  2011,
n.2338 con la quale e' stato approvato il  "Regolamento  di  modifica
del decreto del Presidente della Regione 12 settembre 2011,  n.  0219
(Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 15
bis della legge regionale  11  agosto  2010,  n.  14  (Norme  per  il
sostegno all'acquisto dei  carburanti  per  autotrazione  ai  privati
cittadini residenti in Regione  e  di  promozione  per  la  mobilita'
individuale ecologica e il suo sviluppo), per l'acquisto  di  veicoli
immatricolati Euro 5 con emissioni ridotte); 
 
                              Decreta: 
 
    1.  E'  emanato  il  Regolamento  di  modifica  del  decreto  del
Presidente della Regione 12 settembre 2011, n. 0219 (Regolamento  per
la concessione dei contributi di cui all'articolo 15-bis della  legge
regionale il agosto 2010, n. 14 (Norme per il  sostegno  all'acquisto
dei carburanti per autotrazione ai  privati  cittadini  residenti  in
Regione e di promozione per la mobilita' individuale ecologica  e  il
suo sviluppo), per l'acquisto di veicoli  immatricolati  Euro  5  con
emissioni ridotte)", nel testo  allegato  al  presente  provvedimento
quale parte integrante e sostanziale. 
    2. E' fatto obbligo a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
    3. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino  Ufficiale
della Regione. 
 
                                TONDO