Allegato Regolamento di modifica del decreto del Presidente della Regione 12 settembre 2011, n. 0219 (Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 15 bis della legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilita' individuale ecologica e il suo sviluppo), per l'acquisto di veicoli immatricolati Euro 5 con emissioni ridotte). Art. 1. Modifica all'articolo 3 del DPReg. 0219/2011 1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 12 settembre 2011, n. 0219/Pres. (Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 15-bis della legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilita' individuale ecologica e il suo sviluppo), per l'acquisto di veicoli immatricolati Euro 5 con emissioni ridotte), sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, le parole «Le risorse» sono sostituite dalle seguenti: «In sede di primo riparto, le risorse»; b) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «5-bis. Le ulteriori risorse che si rendessero disponibili successivamente al primo riparto di cui al comma 1 sono assegnate, sino ad esaurimento delle stesse, con decreto del Direttore centrale dell'ambiente, energia e politiche per la montagna, sulla base dell'elenco delle domande ammissibili a contributo, disposte in ordine cronologico di presentazione su scala regionale, stilato e comunicato, congiuntamente, dalle Camere di commercio.». Art. 2. Modifica all'articolo 7 del DPReg. 0219/2011 1. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 0219/2011, sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. La Camera di Commercio provvede alla concessione e contestuale erogazione dei contributi a fronte delle domande finanziate ai sensi dell'articolo 3, comma 5 bis, entro trenta giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande stesse, previsto dall'articolo 4.». Art. 3. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Visto: Il Presidente: TONDO