Allegato 
 
Regolamento di modifica del decreto del Presidente della  Regione  12
  settembre  2011,  n.  0219  (Regolamento  per  la  concessione  dei
  contributi di cui all'articolo 15  bis  della  legge  regionale  11
  agosto  2010,  n.  14  (Norme  per  il  sostegno  all'acquisto  dei
  carburanti per  autotrazione  ai  privati  cittadini  residenti  in
  Regione e di promozione per la mobilita' individuale ecologica e il
  suo sviluppo), per l'acquisto di veicoli immatricolati Euro  5  con
  emissioni ridotte). 
 
                               Art. 1. 
 
 
            Modifica all'articolo 3 del DPReg. 0219/2011 
 
    1. All'articolo 3 del decreto del  Presidente  della  Regione  12
settembre 2011, n. 0219/Pres. (Regolamento  per  la  concessione  dei
contributi di cui all'articolo 15-bis della legge regionale 11 agosto
2010, n. 14 (Norme per il sostegno all'acquisto  dei  carburanti  per
autotrazione  ai  privati  cittadini  residenti  in  Regione   e   di
promozione per la mobilita' individuale ecologica e il suo sviluppo),
per  l'acquisto  di  veicoli  immatricolati  Euro  5  con   emissioni
ridotte), sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) al comma 1, le parole «Le  risorse»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «In sede di primo riparto, le risorse»; 
      b) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: 
        «5-bis. Le ulteriori risorse che  si  rendessero  disponibili
successivamente al primo riparto di cui al comma  1  sono  assegnate,
sino ad esaurimento delle stesse, con decreto del Direttore  centrale
dell'ambiente, energia  e  politiche  per  la  montagna,  sulla  base
dell'elenco delle  domande  ammissibili  a  contributo,  disposte  in
ordine cronologico di presentazione su  scala  regionale,  stilato  e
comunicato, congiuntamente, dalle Camere di commercio.». 
 
                               Art. 2. 
 
 
            Modifica all'articolo 7 del DPReg. 0219/2011 
 
    1. All'articolo  7  del  decreto  del  Presidente  della  Regione
0219/2011, sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
        «2-bis. La Camera di Commercio provvede  alla  concessione  e
contestuale  erogazione  dei  contributi  a  fronte   delle   domande
finanziate ai sensi dell'articolo 3, comma 5 bis, entro trenta giorni
dal termine ultimo di presentazione delle  domande  stesse,  previsto
dall'articolo 4.». 
 
                               Art. 3. 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  Ufficiale   della
Regione. 
 
                     Visto: Il Presidente: TONDO