(Pubblicata nel Bollettino ufficiale 
 della Regione Trentino-Alto Adige n. 41/I-II dell'11 ottobre 2011) 
 
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                   IL PRESIDENTER DELLA PROVINCIA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                Istituzione del fondo di solidarieta' 
 
    1. La provincia riconosce il  valore  civile  del  lavoro  e  del
volontariato e sostiene i familiari dei lavoratori  e  dei  volontari
vittime di incidenti  mortali,  secondo  quanto  disposto  da  questa
legge. 
    2. Per i fini previsti dal comma 1, la  provincia  istituisce  un
fondo di solidarieta' per l'erogazione di  contributi  una  tantum  a
titolo assistenziale nell'immediatezza dell'evento mortale. 
    3. Il contributo e' erogato  indipendentemente  dall'accertamento
delle responsabilita' in merito all'evento mortale. 
    4. Il contributo e' aggiuntivo rispetto a eventuali indennizzi  o
emolumenti che trovano il loro titolo in  altre  leggi,  in  rapporti
assicurativi o previdenziali.