(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 41/I-II dell'11 ottobre 2011) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTER DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge: Art. 1 Istituzione del fondo di solidarieta' 1. La provincia riconosce il valore civile del lavoro e del volontariato e sostiene i familiari dei lavoratori e dei volontari vittime di incidenti mortali, secondo quanto disposto da questa legge. 2. Per i fini previsti dal comma 1, la provincia istituisce un fondo di solidarieta' per l'erogazione di contributi una tantum a titolo assistenziale nell'immediatezza dell'evento mortale. 3. Il contributo e' erogato indipendentemente dall'accertamento delle responsabilita' in merito all'evento mortale. 4. Il contributo e' aggiuntivo rispetto a eventuali indennizzi o emolumenti che trovano il loro titolo in altre leggi, in rapporti assicurativi o previdenziali.