Art. 2 
 
                  Accesso al fondo di solidarieta' 
 
    1. L'accesso al fondo e' ammesso nel caso  di  incidenti  mortali
occorsi a lavoratori in occasione di lavoro, anche nel caso in cui il
lavoratore  risulti  privo  di  copertura  assicurativa  obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro. 
    2. L'accesso al fondo e' altresi' ammesso nel caso  di  incidenti
mortali occorsi nell'adempimento del proprio dovere a: 
      a) appartenenti alle forze dell'ordine, alle forze  armate,  al
corpo forestale provinciale, alle forze della polizia municipale e al
corpo dei vigili del fuoco permanenti; 
      b) volontari del soccorso alpino e speleologico, dei vigili del
fuoco, delle strutture operative della protezione civile  provinciale
e dei soggetti che svolgono  il  servizio  di  trasporto  infermi  in
convenzione con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari. 
    3. Il contributo  di  solidarieta'  spetta  se  la  vittima  e  i
familiari beneficiari  sono  residenti  in  provincia  di  Trento  al
momento dell'incidente.