Art. 2 Accesso al fondo di solidarieta' 1. L'accesso al fondo e' ammesso nel caso di incidenti mortali occorsi a lavoratori in occasione di lavoro, anche nel caso in cui il lavoratore risulti privo di copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro. 2. L'accesso al fondo e' altresi' ammesso nel caso di incidenti mortali occorsi nell'adempimento del proprio dovere a: a) appartenenti alle forze dell'ordine, alle forze armate, al corpo forestale provinciale, alle forze della polizia municipale e al corpo dei vigili del fuoco permanenti; b) volontari del soccorso alpino e speleologico, dei vigili del fuoco, delle strutture operative della protezione civile provinciale e dei soggetti che svolgono il servizio di trasporto infermi in convenzione con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari. 3. Il contributo di solidarieta' spetta se la vittima e i familiari beneficiari sono residenti in provincia di Trento al momento dell'incidente.