Art. 3 
 
                     Beneficiari del contributo 
 
    1. I beneficiari del contributo  sono  i  componenti  del  nucleo
familiare anagrafico, conviventi al  momento  dell'incidente  mortale
con la vittima, legati  alla  stessa  da  rapporti  di  coniugio,  di
convivenza more uxorio o di  parentela  fino  al  secondo  grado.  La
domanda di contributo e' presentata per conto del nucleo familiare da
uno dei predetti componenti. 
    2. La Giunta provinciale,  sentite  le  organizzazioni  sindacali
maggiormente rappresentative e l'Associazione  nazionale  mutilati  e
invalidi sul lavoro (ANMIL) di Trento, stabilisce il valore massimo e
i parametri per il calcolo dell'indicatore della condizione economica
familiare (ICEF) per l'accesso ai benefici del fondo di solidarieta',
ai sensi dell'art. 6 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3, e
dell'art. 7 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2.