Art. 3 Beneficiari del contributo 1. I beneficiari del contributo sono i componenti del nucleo familiare anagrafico, conviventi al momento dell'incidente mortale con la vittima, legati alla stessa da rapporti di coniugio, di convivenza more uxorio o di parentela fino al secondo grado. La domanda di contributo e' presentata per conto del nucleo familiare da uno dei predetti componenti. 2. La Giunta provinciale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e l'Associazione nazionale mutilati e invalidi sul lavoro (ANMIL) di Trento, stabilisce il valore massimo e i parametri per il calcolo dell'indicatore della condizione economica familiare (ICEF) per l'accesso ai benefici del fondo di solidarieta', ai sensi dell'art. 6 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3, e dell'art. 7 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2.