Art. 4 Misura del contributo 1. La misura del contributo di solidarieta' e' determinata dalla Giunta provinciale in proporzione alla condizione economica ai sensi dell'art. 3, entro il limite massimo di 25.000 euro. La misura del contributo e' graduata in ragione del grado di parentela della vittima con i familiari beneficiari, dell'esistenza del rapporto di coniugio o di convivenza e del numero dei figli. 2. La Giunta provinciale aggiorna periodicamente l'importo del comma 1 per adeguarlo alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertata dall'ISTAT.