Art. 4 
 
                        Misura del contributo 
 
    1. La misura del contributo di solidarieta' e' determinata  dalla
Giunta provinciale in proporzione alla condizione economica ai  sensi
dell'art. 3, entro il limite massimo di 25.000 euro.  La  misura  del
contributo e' graduata  in  ragione  del  grado  di  parentela  della
vittima con i familiari beneficiari, dell'esistenza del  rapporto  di
coniugio o di convivenza e del numero dei figli. 
    2. La Giunta provinciale aggiorna  periodicamente  l'importo  del
comma 1 per adeguarlo  alla  variazione  dell'indice  dei  prezzi  al
consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertata dall'ISTAT.