Art. 5 
 
       Contributo di solidarieta' per il trasporto della salma 
 
    1. Nel caso degli incidenti mortali previsti dall'art. 2, commi 1
e 2, avvenuti in Trentino, per i quali non sia concedibile  a  favore
dei familiari il contributo di solidarieta', il fondo di solidarieta'
assume, su richiesta delle persone individuate dall'art. 3, comma  1,
le spese per il trasporto  della  salma  fuori  provincia  nel  luogo
d'origine. Questo articolo non si applica se  l'onere  del  trasporto
della salma e' a carico di altri soggetti.