Art. 5 Contributo di solidarieta' per il trasporto della salma 1. Nel caso degli incidenti mortali previsti dall'art. 2, commi 1 e 2, avvenuti in Trentino, per i quali non sia concedibile a favore dei familiari il contributo di solidarieta', il fondo di solidarieta' assume, su richiesta delle persone individuate dall'art. 3, comma 1, le spese per il trasporto della salma fuori provincia nel luogo d'origine. Questo articolo non si applica se l'onere del trasporto della salma e' a carico di altri soggetti.