Art. 6 
 
                       Disposizioni attuative 
 
    1. Entro centoventi giorni dalla data di  entrata  in  vigore  di
questa legge,  la  Giunta  provinciale  stabilisce  i  criteri  e  le
modalita' per l'accertamento dei requisiti  e  delle  condizioni  per
l'accesso al fondo di solidarieta', le modalita' e i  termini,  anche
ai  fini  dell'art.  7,  per  la  presentazione  della   domanda   di
ottenimento del contributo e per la sua erogazione, nonche' individua
la struttura  provinciale  competente  alla  gestione  del  fondo  di
solidarieta'. 
    2. Per l'accertamento della condizione di lavoratore deceduto sul
lavoro si tiene conto di quanto previsto dal decreto  del  Presidente
della  Repubblica  30  giugno  1965,  n.  1124  (Testo  unico   delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria  contro  gli  infortuni
sul lavoro e le malattie professionali). 
    3. La deliberazione della Giunta provinciale prevista dal comma 1
e' approvata previo parere della  competente  commissione  permanente
del Consiglio provinciale.