Art. 6 Disposizioni attuative 1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, la Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalita' per l'accertamento dei requisiti e delle condizioni per l'accesso al fondo di solidarieta', le modalita' e i termini, anche ai fini dell'art. 7, per la presentazione della domanda di ottenimento del contributo e per la sua erogazione, nonche' individua la struttura provinciale competente alla gestione del fondo di solidarieta'. 2. Per l'accertamento della condizione di lavoratore deceduto sul lavoro si tiene conto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali). 3. La deliberazione della Giunta provinciale prevista dal comma 1 e' approvata previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.