Art. 7 Disposizioni transitorie 1. Il contributo di solidarieta' previsto dall'art. 1 puo' essere richiesto per gli incidenti mortali verificatisi dopo il 1° dicembre 2009. 2. In prima applicazione di questa legge e' ammesso l'accesso al fondo di solidarieta' anche ai familiari degli amministratori pubblici delle istituzioni trentine deceduti entro la data di entrata in vigore di questa legge, nell'esercizio delle loro funzioni; restano ferme le altre disposizioni di questa legge. 3. Ai fini dell'attuazione di questo articolo, la domanda per il contributo deve essere presentata entro la data indicata dalla Giunta provinciale nella deliberazione prevista dall'art. 6, comma 1.