Art. 7 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
    1. Il contributo di solidarieta' previsto dall'art. 1 puo' essere
richiesto per gli incidenti mortali verificatisi dopo il 1°  dicembre
2009. 
    2. In prima applicazione di questa legge e' ammesso l'accesso  al
fondo  di  solidarieta'  anche  ai  familiari  degli   amministratori
pubblici delle istituzioni trentine deceduti entro la data di entrata
in vigore  di  questa  legge,  nell'esercizio  delle  loro  funzioni;
restano ferme le altre disposizioni di questa legge. 
    3. Ai fini dell'attuazione di questo articolo, la domanda per  il
contributo deve essere presentata entro la data indicata dalla Giunta
provinciale nella deliberazione prevista dall'art. 6, comma 1.