Art. 8 Disposizioni finanziarie 1. Per i fini degli articoli 1, 5 e 7 di questa legge e' autorizzata la spesa di 300 mila euro per ciascuno degli anni dal 2011 al 2013 sull'unita' previsionale di base 40.5.130 (Altri interventi per servizi socio-assistenziali). Alla copertura degli oneri derivanti da questo comma, si provvede mediante riduzione di pari importo e per i medesimi anni degli accantonamenti sul fondo per nuove leggi - spese correnti (unita' previsionale di base 95.5.110). Per gli anni successivi la relativa spesa e' determinata dalla legge finanziaria. 2. La Giunta provinciale e' autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'art. 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilita'). La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' Fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge provinciale. Trento, 6 ottobre 2011 DELLAI