Art. 8 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
    1. Per i fini degli  articoli  1,  5  e  7  di  questa  legge  e'
autorizzata la spesa di 300 mila euro per  ciascuno  degli  anni  dal
2011  al  2013  sull'unita'  previsionale  di  base  40.5.130  (Altri
interventi per servizi  socio-assistenziali).  Alla  copertura  degli
oneri derivanti da questo comma, si provvede  mediante  riduzione  di
pari importo e per i medesimi anni degli accantonamenti sul fondo per
nuove leggi - spese correnti (unita' previsionale di base  95.5.110).
Per gli anni successivi la relativa spesa e' determinata dalla  legge
finanziaria. 
    2. La Giunta provinciale e' autorizzata ad apportare al  bilancio
le variazioni conseguenti a questa  legge,  ai  sensi  dell'art.  27,
terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n.  7  (legge
provinciale di contabilita'). 
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. 
    E' Fatto obbligo a chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge provinciale. 
      Trento, 6 ottobre 2011 
 
                               DELLAI