Art. 2 
 
                    Interventi sociali e sanitari 
 
    1. La Provincia puo' sostenere, secondo quanto previsto dall'art.
37 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13  (legge  provinciale
sulle politiche sociali), e dall'art. 20 della  legge  provinciale  2
marzo 2011, n. 1 (legge  provinciale  sul  benessere  familiare),  le
organizzazioni  senza  scopo  di  lucro  che  svolgono  attivita'  di
interesse sociale relative all'assistenza e all'accompagnamento degli
studenti con DSA. 
    2.  Nell'ambito  della  definizione  dei  livelli  essenziali  di
assistenza, il servizio sanitario provinciale assicura la valutazione
e il trattamento dei  DSA  attraverso  l'Azienda  provinciale  per  i
servizi sanitari o i soggetti  accreditati  e  convenzionati  con  la
stessa. 
    3. Per il  coordinamento  e  l'integrazione  socio-sanitaria  dei
servizi previsti dai commi 1 e 2 si fa riferimento a quanto  previsto
dall'art. 21 della legge provinciale 23 luglio  2010,  n.  16  (legge
provinciale sulla tutela della salute).