Art. 2 Interventi sociali e sanitari 1. La Provincia puo' sostenere, secondo quanto previsto dall'art. 37 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali), e dall'art. 20 della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (legge provinciale sul benessere familiare), le organizzazioni senza scopo di lucro che svolgono attivita' di interesse sociale relative all'assistenza e all'accompagnamento degli studenti con DSA. 2. Nell'ambito della definizione dei livelli essenziali di assistenza, il servizio sanitario provinciale assicura la valutazione e il trattamento dei DSA attraverso l'Azienda provinciale per i servizi sanitari o i soggetti accreditati e convenzionati con la stessa. 3. Per il coordinamento e l'integrazione socio-sanitaria dei servizi previsti dai commi 1 e 2 si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 21 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute).