Art. 4 Modificazione dell'art. 74 della legge provinciale sulla scuola 1. Alla fine della lettera b) del comma 1 dell'art. 74 della legge provinciale sulla scuola sono inserite le seguenti parole: "; per questi studenti le scuole di ogni ordine e grado svolgono le seguenti azioni: a) attivano, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi idonei a individuare i casi sospetti di DSA, sulla base di protocolli d'intervento definiti dalla Giunta provinciale; in ogni caso l'esito di tali attivita' non costituisce una diagnosi di DSA; b) provvedono, ai sensi dell'art. 15, comma 4, alla formazione in servizio del personale insegnante, coordinandosi con la formazione realizzata dal Centro per la formazione continua e l'aggiornamento del personale insegnante previsto dall'art. 42-bis; c) forniscono informazioni alle famiglie degli studenti con DSA anche sugli specifici strumenti e interventi attivati dalle politiche sociali e sanitarie provinciali".