Art. 4 
 
   Modificazione dell'art. 74 della legge provinciale sulla scuola 
 
    1. Alla fine della lettera b) del  comma  1  dell'art.  74  della
legge provinciale sulla scuola sono inserite le seguenti  parole:  ";
per questi studenti le scuole di ogni  ordine  e  grado  svolgono  le
seguenti azioni: 
      a)  attivano,  previa  apposita  comunicazione  alle   famiglie
interessate,  interventi  tempestivi  idonei  a  individuare  i  casi
sospetti di DSA, sulla base di protocolli d'intervento definiti dalla
Giunta provinciale; in  ogni  caso  l'esito  di  tali  attivita'  non
costituisce una diagnosi di DSA; 
      b) provvedono, ai sensi dell'art. 15, comma 4, alla  formazione
in servizio del personale insegnante, coordinandosi con la formazione
realizzata dal Centro per la formazione  continua  e  l'aggiornamento
del personale insegnante previsto dall'art. 42-bis; 
      c) forniscono informazioni alle famiglie degli studenti con DSA
anche sugli specifici strumenti e interventi attivati dalle politiche
sociali e sanitarie provinciali".