Art. 5 
 
                      Disposizione finanziaria 
 
    1. Per i fini di questa legge e' autorizzata la spesa di  100.000
euro  per  ciascuno  degli  anni  dal  2011   al   2013   sull'unita'
previsionale di base 25.10.210 (Interventi per il miglioramento della
qualita' della scuola).  Alla  copertura  degli  oneri  derivanti  da
questa legge si provvede mediante riduzione di pari importo e  per  i
medesimi anni degli accantonamenti sul fondo per nuove leggi -  spese
in conto capitale (unita' previsionale di  base  95.5.210).  Per  gli
anni  successivi  la  relativa  spesa  e'  determinata  dalla   legge
finanziaria. 
    2. La Giunta provinciale e' autorizzata ad apportare al  bilancio
le variazioni conseguenti a questa  legge,  ai  sensi  dell'art.  27,
terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n.  7  (legge
provinciale di contabilita'). 
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di  farla
osservare come legge della Provincia. 
      Trento, 26 ottobre 2011 
 
                               DELLAI