Art. 11 
 
 Modificazioni dell'art. 16 della legge provinciale sull'artigianato 
 
    1.  Al   comma   2   dell'art.   16   della   legge   provinciale
sull'artigianato sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a)  le  parole:  "come  modificato  dall'art.  52  della  legge
provinciale 19 febbraio 2002, n. 1," sono soppresse; 
      b) le parole: "I maggiori aiuti sono concessi secondo la regola
del "de minimis" prevista  dal  regolamento  (CE)  n.  69/2001  della
Commissione, del 12 gennaio  2001,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore ("de
minimis")" sono sostituite dalle seguenti:  "I  maggiori  aiuti  sono
concessi secondo la regola del "de minimis" prevista dal  regolamento
(CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre  2006,  relativo
all'applicazione degli articoli 87  e  88  del  trattato  agli  aiuti
d'importanza minore ("de minimis")".