Art. 11 Modificazioni dell'art. 16 della legge provinciale sull'artigianato 1. Al comma 2 dell'art. 16 della legge provinciale sull'artigianato sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "come modificato dall'art. 52 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1," sono soppresse; b) le parole: "I maggiori aiuti sono concessi secondo la regola del "de minimis" prevista dal regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore ("de minimis")" sono sostituite dalle seguenti: "I maggiori aiuti sono concessi secondo la regola del "de minimis" prevista dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis")".