Art. 14 
 
 Sostituzione dell'art. 19 della legge provinciale sull'artigianato 
 
    1.  L'art.  19  della  legge  provinciale   sull'artigianato   e'
sostituito dal seguente: 
      "Art.  19  (Sanzioni  amministrative).  -  1.  Chi   viola   le
disposizioni sottoelencate e' punito con la  sanzione  amministrativa
consistente nel pagamento delle seguenti somme: 
        a) per  uso  non  consentito  di  una  denominazione  in  cui
ricorrano riferimenti all'artigianato,  in  violazione  dell'art.  3,
comma 4-bis: da 250 a 2.500 euro;- 
        b) per uso non consentito del titolo di maestro artigiano, in
violazione dell'art. 14, comma 3: da 250 a 2.500 euro. 
    2. In caso di mancata comunicazione della variazione relativa  ai
requisiti  e  alle  condizioni  che  determinano   la   cancellazione
dall'albo entro i sessanta giorni dal suo verificarsi si  applica  la
sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 100
a 1.000 euro. 
    3.  Le  sanzioni  sono  irrogate  dalla  Camera   di   commercio,
industria, artigianato e agricoltura di Trento ai sensi  della  legge
24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale); la camera  di
commercio introita i relativi proventi. 
    4.  Gli  importi  delle  sanzioni   possono   essere   aggiornati
annualmente, con deliberazione della Giunta  provinciale,  in  misura
non  superiore  alla  variazione  media  annua  accertata  dall'ISTAT
dell'indice dei prezzi  al  consumo  per  le  famiglie  di  operai  e
impiegati verificatasi negli anni successivi a quello di  entrata  in
vigore  di  quest'articolo.  La  deliberazione  di  aggiornamento  e'
pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione."