Art. 14 Sostituzione dell'art. 19 della legge provinciale sull'artigianato 1. L'art. 19 della legge provinciale sull'artigianato e' sostituito dal seguente: "Art. 19 (Sanzioni amministrative). - 1. Chi viola le disposizioni sottoelencate e' punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento delle seguenti somme: a) per uso non consentito di una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato, in violazione dell'art. 3, comma 4-bis: da 250 a 2.500 euro;- b) per uso non consentito del titolo di maestro artigiano, in violazione dell'art. 14, comma 3: da 250 a 2.500 euro. 2. In caso di mancata comunicazione della variazione relativa ai requisiti e alle condizioni che determinano la cancellazione dall'albo entro i sessanta giorni dal suo verificarsi si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 100 a 1.000 euro. 3. Le sanzioni sono irrogate dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale); la camera di commercio introita i relativi proventi. 4. Gli importi delle sanzioni possono essere aggiornati annualmente, con deliberazione della Giunta provinciale, in misura non superiore alla variazione media annua accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi negli anni successivi a quello di entrata in vigore di quest'articolo. La deliberazione di aggiornamento e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione."