Art. 16 
 
 Sostituzione dell'art. 23 della legge provinciale sull'artigianato 
 
    1.  L'art.  23  della  legge  provinciale   sull'artigianato   e'
sostituito dal seguente: 
      "Art.  23  (Disposizioni  transitorie).  -  1.  La  commissione
provinciale per l'artigianato, nella composizione in carica alla data
di entrata in vigore di quest'articolo, e' prorogata fino alla nomina
della nuova commissione. Se uno o piu' componenti  della  commissione
in carica  cessano  entro  questo  termine  la  sostituzione  avviene
secondo la previgente disciplina, per il periodo  di  residua  durata
della commissione prorogata. La nuova commissione e'  nominata  entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di quest'articolo. 
        2. La commissione provinciale per  l'artigianato,  in  carica
alla data di entrata in vigore di quest'articolo, provvede in  ordine
alle domande di iscrizione, modificazione e  cancellazione  dall'albo
presentate prima della medesima data e non ancora definite. 
        3. L'art. 19, nel testo vigente prima della data  di  entrata
in vigore di  quest'articolo,  si  applica  fino  al  centottantesimo
giorno successivo alla medesima data."