Art. 16 Sostituzione dell'art. 23 della legge provinciale sull'artigianato 1. L'art. 23 della legge provinciale sull'artigianato e' sostituito dal seguente: "Art. 23 (Disposizioni transitorie). - 1. La commissione provinciale per l'artigianato, nella composizione in carica alla data di entrata in vigore di quest'articolo, e' prorogata fino alla nomina della nuova commissione. Se uno o piu' componenti della commissione in carica cessano entro questo termine la sostituzione avviene secondo la previgente disciplina, per il periodo di residua durata della commissione prorogata. La nuova commissione e' nominata entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di quest'articolo. 2. La commissione provinciale per l'artigianato, in carica alla data di entrata in vigore di quest'articolo, provvede in ordine alle domande di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'albo presentate prima della medesima data e non ancora definite. 3. L'art. 19, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore di quest'articolo, si applica fino al centottantesimo giorno successivo alla medesima data."