Art. 2 Modificazioni dell'art. 3 della legge provinciale sull'artigianato 1. Alla fine del comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale sull'artigianato sono inserite le parole: ", alla cui tenuta e' delegata la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento". 2. Il comma 2 dell'art. 3 della legge provinciale sull'artigianato e' sostituito dal seguente: "2. I soggetti previsti dall'art. 2, comma 1, lettera a), sono tenuti a iscriversi all'albo delle imprese artigiane. L'iscrizione all'albo da parte degli altri soggetti previsti dall'art. 2 e' facoltativa." 3. Dopo il comma 4 dell'art. 3 della legge provinciale sull'artigianato e' inserito il seguente: "4-bis. In mancanza di iscrizione all'albo non e' consentito utilizzare nella ditta, nella ragione o nella denominazione sociale, nell'insegna o nel marchio alcun riferimento all'artigianato, ne' denominare o pubblicizzare un prodotto o servizio come artigianale."