Art. 2 
 
 Modificazioni dell'art. 3 della legge provinciale sull'artigianato 
 
    1. Alla fine del comma 1  dell'art.  3  della  legge  provinciale
sull'artigianato sono inserite le  parole:  ",  alla  cui  tenuta  e'
delegata la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
di Trento". 
    2.   Il   comma   2   dell'art.   3   della   legge   provinciale
sull'artigianato e' sostituito dal seguente: 
      "2. I soggetti previsti dall'art. 2, comma 1, lettera a),  sono
tenuti a iscriversi all'albo delle  imprese  artigiane.  L'iscrizione
all'albo da parte  degli  altri  soggetti  previsti  dall'art.  2  e'
facoltativa." 
    3.  Dopo  il  comma  4  dell'art.  3  della   legge   provinciale
sull'artigianato e' inserito il seguente: 
      "4-bis. In mancanza di iscrizione all'albo  non  e'  consentito
utilizzare nella ditta, nella ragione o nella denominazione  sociale,
nell'insegna o nel marchio  alcun  riferimento  all'artigianato,  ne'
denominare o pubblicizzare un prodotto o servizio come artigianale."