Art. 3 
 
  Sostituzione dell'art. 4 della legge provinciale sull'artigianato 
 
    1.  L'art.  4  della  legge   provinciale   sull'artigianato   e'
sostituito dal seguente: 
      "Art. 4  (Struttura  dell'albo).  -  1.  L'albo  delle  imprese
artigiane e' diviso in due sezioni. 
    2. Nella prima sezione dell'albo  sono  iscritti  i  soggetti  in
possesso dei requisiti previsti dalla legislazione statale in materia
di artigianato. 
    3. Nella seconda  sezione  dell'albo  sono  iscritti  i  soggetti
considerati artigiani da questa legge, diversi da quelli in  possesso
dei requisiti previsti dalla legislazione statale."