Art. 3 Sostituzione dell'art. 4 della legge provinciale sull'artigianato 1. L'art. 4 della legge provinciale sull'artigianato e' sostituito dal seguente: "Art. 4 (Struttura dell'albo). - 1. L'albo delle imprese artigiane e' diviso in due sezioni. 2. Nella prima sezione dell'albo sono iscritti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione statale in materia di artigianato. 3. Nella seconda sezione dell'albo sono iscritti i soggetti considerati artigiani da questa legge, diversi da quelli in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione statale."