Art. 4 
 
Inserimento dell'art. 4-bis nella legge provinciale sull'artigianato 
 
    1. Dopo l'art. 4  della  legge  provinciale  sull'artigianato  e'
inserito il seguente: 
    "Art. 4-bis (Iscrizione all'albo, cancellazione e variazione).  -
1. L'iscrizione, la modificazione o la cancellazione dall'albo  delle
imprese  artigiane  e'  disposta  mediante  la  comunicazione   unica
prevista dall'art. 9-bis del decreto-legge  31  gennaio  2007,  n.  7
(Misure urgenti per la tutela dei consumatori,  la  promozione  della
concorrenza, lo sviluppo di attivita' economiche, la nascita di nuove
imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la
rottamazione di autoveicoli), convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 2 aprile 2007, n. 40. 
    2. La presentazione della comunicazione  unica,  corredata  dalle
autocertificazioni e attestazioni relative al possesso dei  requisiti
richiesti, determina  l'acquisizione  immediata  della  qualifica  di
impresa artigiana, con la conseguente iscrizione all'albo. 
    3. La Camera di commercio, industria, artigianato  e  agricoltura
di Trento, se accerta la mancanza  dei  requisiti  per  l'iscrizione,
adotta gli eventuali provvedimenti di variazione o di  cancellazione.
La  camera  di  commercio  iscrive  d'ufficio  all'albo  le   imprese
artigiane  che,  pur  essendone  tenute,  non  hanno  presentato   la
comunicazione prevista dal comma 1. 
    4. Con la deliberazione prevista dall'art. 3, comma 5, la  Giunta
provinciale  puo'   definire   i   criteri   e   le   modalita'   per
l'effettuazione dei controlli e degli  accertamenti  da  parte  della
camera  di  commercio  sulle  attivita'  di  tenuta  dell'albo  e  le
procedure per l'adozione dei provvedimenti d'ufficio. 
    5. Ai fini della conservazione dell'iscrizione all'albo, in  caso
di morte,  invalidita'  o  sentenza  che  dichiari  l'interdizione  o
l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano si applica la  normativa
statale in materia di artigianato."