Art. 4 Inserimento dell'art. 4-bis nella legge provinciale sull'artigianato 1. Dopo l'art. 4 della legge provinciale sull'artigianato e' inserito il seguente: "Art. 4-bis (Iscrizione all'albo, cancellazione e variazione). - 1. L'iscrizione, la modificazione o la cancellazione dall'albo delle imprese artigiane e' disposta mediante la comunicazione unica prevista dall'art. 9-bis del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attivita' economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40. 2. La presentazione della comunicazione unica, corredata dalle autocertificazioni e attestazioni relative al possesso dei requisiti richiesti, determina l'acquisizione immediata della qualifica di impresa artigiana, con la conseguente iscrizione all'albo. 3. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento, se accerta la mancanza dei requisiti per l'iscrizione, adotta gli eventuali provvedimenti di variazione o di cancellazione. La camera di commercio iscrive d'ufficio all'albo le imprese artigiane che, pur essendone tenute, non hanno presentato la comunicazione prevista dal comma 1. 4. Con la deliberazione prevista dall'art. 3, comma 5, la Giunta provinciale puo' definire i criteri e le modalita' per l'effettuazione dei controlli e degli accertamenti da parte della camera di commercio sulle attivita' di tenuta dell'albo e le procedure per l'adozione dei provvedimenti d'ufficio. 5. Ai fini della conservazione dell'iscrizione all'albo, in caso di morte, invalidita' o sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano si applica la normativa statale in materia di artigianato."