Art. 5 
 
  Sostituzione dell'art. 5 della legge provinciale sull'artigianato 
 
    1.  L'art.  5  della  legge   provinciale   sull'artigianato   e'
sostituito dal seguente: 
      "Art. 5  (Commissione  provinciale  per  l'artigianato).  -  1.
Presso la struttura provinciale competente in materia di  artigianato
e' istituita la  commissione  provinciale  per  l'artigianato,  quale
organo consultivo e propositivo in materia di artigianato. 
    2. Spetta alla commissione: 
      a)  fornire  supporto  e  formulare  proposte  in  ordine  alle
problematiche di'  carattere  generale  in  materia  di  artigianato,
comprese quelle relative al maestro artigiano e alla bottega-scuola; 
      b) proporre indagini riguardanti le strutture e  le  dimensioni
aziendali, i livelli di produzione e  di  occupazione  e  l'andamento
economico del settore artigiano; 
      c) proporre studi, ricerche ed esperienze utili nel settore; 
      d)  nominare  i  rappresentanti  del  settore  artigiano  nelle
commissioni comunali e di esame, su  richiesta  di  comuni,  istituti
scolastici e altri enti."