Art. 5 Sostituzione dell'art. 5 della legge provinciale sull'artigianato 1. L'art. 5 della legge provinciale sull'artigianato e' sostituito dal seguente: "Art. 5 (Commissione provinciale per l'artigianato). - 1. Presso la struttura provinciale competente in materia di artigianato e' istituita la commissione provinciale per l'artigianato, quale organo consultivo e propositivo in materia di artigianato. 2. Spetta alla commissione: a) fornire supporto e formulare proposte in ordine alle problematiche di' carattere generale in materia di artigianato, comprese quelle relative al maestro artigiano e alla bottega-scuola; b) proporre indagini riguardanti le strutture e le dimensioni aziendali, i livelli di produzione e di occupazione e l'andamento economico del settore artigiano; c) proporre studi, ricerche ed esperienze utili nel settore; d) nominare i rappresentanti del settore artigiano nelle commissioni comunali e di esame, su richiesta di comuni, istituti scolastici e altri enti."