Art. 6 
 
  Sostituzione dell'art. 6 della legge provinciale sull'artigianato 
 
    1.  L'art.  6  della  legge   provinciale   sull'artigianato   e'
sostituito dal seguente: 
      "Art.  6   (Nomina,   composizione   e   organizzazione   della
commissione). - 1. La commissione provinciale  per  l'artigianato  e'
nominata dalla Giunta provinciale e rimane in carica per la durata di
cinque anni. 
    2. La commissione e' formata da: 
      a) sette componenti, di cui cinque artigiani e due  esperti  in
materia di artigianato, individuati dalla Giunta provinciale  sentite
le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello
provinciale; 
      b)  un  dipendente   provinciale   assegnato   alla   struttura
provinciale competente, in materia di artigianato; 
      c) un rappresentante  della  Camera  di  commercio,  industria,
artigianato e agricoltura di Trento. 
    3. Per la trattazione di argomenti inerenti la figura del maestro
artigiano  e  l'istituto  della  bottega-scuola  la  commissione   e'
integrata, con diritto di voto, da  due  dipendenti  della  Provincia
assegnati al  servizio  competente  in  materia  di  addestramento  e
formazione professionale e  all'Agenzia  del  lavoro,  designati  dai
rispettivi dirigenti. 
    4. La commissione elegge tra i suoi componenti un presidente e un
vicepresidente. 
    5. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da  un
dipendente  assegnato  al   servizio   competente   in   materia   di
artigianato. 
    6. La commissione adotta un regolamento interno  per  il  proprio
funzionamento. 
    7. Ai componenti della commissione spettano i rimborsi e le altre
indennita' previsti dalla normativa provinciale vigente in materia."