Art. 7 
 
  Sostituzione dell'art. 9 della legge provinciale sull'artigianato 
 
    1.  L'art.  9  della  legge   provinciale   sull'artigianato   e'
sostituito dal seguente: 
    "Art. 9 (Comunicazioni ad enti  pubblici).  -  1.  La  Camera  di
commercio, industria, artigianato e agricoltura di  Trento  trasmette
all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli  infortuni  sul
lavoro, all'Istituto nazionale della previdenza sociale e  agli  enti
pubblici che ne fanno richiesta ai  fini  dell'esercizio  delle  loro
competenze le informazioni sui dati relativi  all'iscrizione  e  alla
cancellazione delle imprese dall'albo e le variazioni intervenute nei
dati contenuti nell'albo. 
    2. A richiesta della commissione provinciale per l'artigianato la
camera di commercio fornisce informazioni  di  carattere  generale  e
solo in forma aggregata. 
    3. Per l'esercizio delle funzioni delegate  da  questa  legge  la
camera di commercio puo' avvalersi della collaborazione dei comuni  e
degli enti pubblici interessati. 
    4. Se la camera di commercio accerta la  mancanza  dei  requisiti
per l'iscrizione all'albo delle imprese  artigiane  o  la  violazione
degli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 4-bis segnala alle
amministrazioni e agli  enti  pubblici  interessati  i  provvedimenti
adottati,  per  l'adozione  degli  eventuali  provvedimenti  di  loro
competenza."