Art. 7 Sostituzione dell'art. 9 della legge provinciale sull'artigianato 1. L'art. 9 della legge provinciale sull'artigianato e' sostituito dal seguente: "Art. 9 (Comunicazioni ad enti pubblici). - 1. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento trasmette all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, all'Istituto nazionale della previdenza sociale e agli enti pubblici che ne fanno richiesta ai fini dell'esercizio delle loro competenze le informazioni sui dati relativi all'iscrizione e alla cancellazione delle imprese dall'albo e le variazioni intervenute nei dati contenuti nell'albo. 2. A richiesta della commissione provinciale per l'artigianato la camera di commercio fornisce informazioni di carattere generale e solo in forma aggregata. 3. Per l'esercizio delle funzioni delegate da questa legge la camera di commercio puo' avvalersi della collaborazione dei comuni e degli enti pubblici interessati. 4. Se la camera di commercio accerta la mancanza dei requisiti per l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane o la violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 4-bis segnala alle amministrazioni e agli enti pubblici interessati i provvedimenti adottati, per l'adozione degli eventuali provvedimenti di loro competenza."