Art. 9 Modificazione dell'art. 14 della legge provinciale sull'artigianato 1. Nel comma 1 dell'art. 14 della legge provinciale sull'artigianato le parole: "La commissione provinciale per l'artigianato, avvalendosi della struttura competente," sono sostituite dalle seguenti: "La struttura provinciale competente in materia di artigianato".