Art. 9 
 
 Modificazione dell'art. 14 della legge provinciale sull'artigianato 
 
    1.  Nel  comma   1   dell'art.   14   della   legge   provinciale
sull'artigianato  le  parole:   "La   commissione   provinciale   per
l'artigianato,  avvalendosi   della   struttura   competente,"   sono
sostituite dalle seguenti: "La struttura  provinciale  competente  in
materia di artigianato".