(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo 
                     n. 79 del 30 dicembre 2011) 
 
 
                  IL CONSIGLIO REGIONALE D'ABRUZZO 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
    Visto l'art. 121 della Costituzione; 
    Visto l'art. 39 del vigente statuto regionale; 
    Visto il verbale del consiglio regionale n. 101 del  13  dicembre
2011; 
 
                                Emana 
 
il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                  Campo d'applicazione e finalita' 
 
    1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 4 della legge
regionale 27 ottobre 2010,  n.  45  (Disposizioni  per  agevolare  la
trasformazione e la lavorazione di minimi  quantitativi  di  prodotti
agricoli. Modifiche ed integrazioni alla legge  regionale  11  giugno
2008,  n.  8  ed  alla  legge  regionale  23  dicembre  2004,  n.  50
«Macellazione per il consumo  familiare  di  animali  di  allevamento
delle varie specie») disciplina le attivita' di autorizzazione  e  di
controllo,  da  parte  dei  servizi  veterinari  delle   ASL,   delle
macellazioni  per  il  consumo  familiare  dell'allevatore  e   degli
agriturismi di  animali  di  allevamento  delle  varie  specie  e  le
modalita' di effettuazione delle macellazioni per l'esclusivo consumo
della famiglia dell'allevatore, eseguite presso gli allevamenti o nei
mattatoi riconosciuti.