Art. 4 
 
                             Definizioni 
 
    1. Ai fini del presente  regolamento  si  applicano  le  seguenti
definizioni: 
      a) Animali: i volatili da  cortile,  i  lagomorfi,  la  piccola
selvaggina allevata, i bovini, i bufalini, gli ovini,  i  caprini,  i
suini, i cinghiali allevati nonche' solipedi e ratiti; 
      b) Azienda:  qualsiasi  stabilimento  agricolo,  costruzione  o
allevamento  all'aria  aperta  o  altro  luogo  in  cui  gli  animali
individuati ai  sensi  della  lettera  a)  sono  tenuti,  allevati  o
commercializzati. E' identificata mediante codice  aziendale  secondo
le norme in vigore; 
      c) Allevamento: un animale o l'insieme di  piu'  animali  della
stessa specie e dello  stesso  proprietario,  tenuti  in  un'azienda.
Laddove previsto dalle specifiche normative, e'  individuata  con  il
codice dell'allevamento dell'azienda correlata con il codice  fiscale
dell'allevatore; 
      d)  Allevatore:  il  proprietario  dell'allevamento  ovvero  la
persona fisica o persona giuridica che abbia  notificato  ai  servizi
veterinari della A.S.L. competente  per  territorio  il  possesso  di
animali da allevamento. E' individuato con il proprio codice fiscale.