Art. 4 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: a) Animali: i volatili da cortile, i lagomorfi, la piccola selvaggina allevata, i bovini, i bufalini, gli ovini, i caprini, i suini, i cinghiali allevati nonche' solipedi e ratiti; b) Azienda: qualsiasi stabilimento agricolo, costruzione o allevamento all'aria aperta o altro luogo in cui gli animali individuati ai sensi della lettera a) sono tenuti, allevati o commercializzati. E' identificata mediante codice aziendale secondo le norme in vigore; c) Allevamento: un animale o l'insieme di piu' animali della stessa specie e dello stesso proprietario, tenuti in un'azienda. Laddove previsto dalle specifiche normative, e' individuata con il codice dell'allevamento dell'azienda correlata con il codice fiscale dell'allevatore; d) Allevatore: il proprietario dell'allevamento ovvero la persona fisica o persona giuridica che abbia notificato ai servizi veterinari della A.S.L. competente per territorio il possesso di animali da allevamento. E' individuato con il proprio codice fiscale.