Art. 5 Macellazioni richieste dall'allevatore per consumo domestico privato presso i macelli 1. Gli animali della specie bovina ed i solipedi destinati al consumo privato dell'allevatore, sono macellati esclusivamente presso i mattatoi riconosciuti. 2. I suini, i cinghiali allevati, gli ovini, i caprini e i ratiti destinati al consumo familiare dell'allevatore possono essere macellati presso i mattatoi riconosciuti. 3. La macellazione e' soggetta a notifica al servizio veterinario di igiene degli alimenti di origine animale della A.S.L. competente per territorio in relazione al luogo di ubicazione dell'impianto di macellazione. La notifica e' presentata ovvero inviata via fax o per posta elettronica almeno 3 giorni lavorativi prima della prevista macellazione ai competenti servizi veterinari, utilizzando il modello di cui all'allegato 1 al presente regolamento. 4. Le carni provenienti dagli animali di cui ai commi 1 e 2 idonee al consumo umano, sono bollate con timbro a forma triangolare riportante al centro la denominazione della A.S.L. e la dicitura «Uso familiare». 5. Le carni macellate per uso familiare possono lasciare l'impianto di macellazione nelle pezzature previste dalla normativa in vigore (3 parti per mezzena) e, accompagnate dal documento di trasporto, sono destinate unicamente al richiedente presso il luogo indicato nella notifica. 6. Le notifiche pervenute al servizio veterinario di igiene degli alimenti di origine animale della ASL sono, in caso di avvenuta macellazione, registrate sul sistema informatizzato regionale SIVRA - BDR.