Art. 5 
 
Macellazioni richieste dall'allevatore per consumo domestico  privato
                          presso i macelli 
 
    1. Gli animali della specie bovina ed  i  solipedi  destinati  al
consumo privato dell'allevatore, sono macellati esclusivamente presso
i mattatoi riconosciuti. 
    2. I suini, i cinghiali allevati, gli ovini, i caprini e i ratiti
destinati  al  consumo  familiare  dell'allevatore   possono   essere
macellati presso i mattatoi riconosciuti. 
    3. La macellazione e' soggetta a notifica al servizio veterinario
di igiene degli alimenti di origine animale della  A.S.L.  competente
per territorio in relazione al luogo di ubicazione  dell'impianto  di
macellazione. La notifica e' presentata ovvero inviata via fax o  per
posta elettronica almeno 3 giorni  lavorativi  prima  della  prevista
macellazione ai competenti servizi veterinari, utilizzando il modello
di cui all'allegato 1 al presente regolamento. 
    4. Le carni provenienti dagli animali di  cui  ai  commi  1  e  2
idonee al consumo umano, sono bollate con timbro a forma  triangolare
riportante al centro la denominazione della A.S.L. e la dicitura «Uso
familiare». 
    5.  Le  carni  macellate  per  uso  familiare  possono   lasciare
l'impianto di macellazione nelle pezzature previste  dalla  normativa
in vigore (3 parti per mezzena)  e,  accompagnate  dal  documento  di
trasporto, sono destinate unicamente al richiedente presso  il  luogo
indicato nella notifica. 
    6. Le notifiche pervenute al servizio veterinario di igiene degli
alimenti di origine animale della  ASL  sono,  in  caso  di  avvenuta
macellazione, registrate sul sistema informatizzato regionale SIVRA -
BDR.