Art. 6 Macellazioni a domicilio per il consumo familiare dell'allevatore 1. La macellazione a domicilio per il consumo familiare dell'allevatore e negli agriturismi e' consentita per: a) lagomorfi e pollame ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004, del 24 aprile 2004 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari), e dell'accordo 17 dicembre 2009, n. 253 della conferenza permanente Stato, regioni e province autonome (Accordo, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome relativo a «Linee guida applicative del regolamento n. 853/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti di origine animale»); b) suini, cinghiali allevati, ratiti e ovicaprini nei limiti e alle condizioni di cui al presente regolamento.