Art. 6 
 
  Macellazioni a domicilio per il consumo familiare dell'allevatore 
 
    1.  La  macellazione  a  domicilio  per  il   consumo   familiare
dell'allevatore e negli agriturismi e' consentita per: 
      a) lagomorfi  e  pollame  ai  sensi  del  regolamento  (CE)  n.
852/2004, del 24 aprile 2004 (Regolamento del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari), e dell'accordo 17
dicembre 2009, n. 253 della conferenza permanente  Stato,  regioni  e
province  autonome  (Accordo,  ai  sensi  dell'art.  4  del   decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni  e  le
province autonome relativo a «Linee guida applicative del regolamento
n. 853/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei
prodotti di origine animale»); 
      b) suini, cinghiali allevati, ratiti e ovicaprini nei limiti  e
alle condizioni di cui al presente regolamento.