Art. 8 Condizioni e prescrizioni per la macellazione a domicilio per il consumo familiare dell'allevatore 1. La macellazione a domicilio per uso familiare dei lagomorfi e dei volatili da cortile non e' subordinata a notifica, ne' alcun obbligo di comunicazione alla A.S.L. 2. La macellazione di suini, cinghiali allevati, ovicaprini e ratiti e' subordinata a notifica al competente servizio veterinario di igiene degli alimenti di origine animale. 3. La macellazione dei suini e' eseguita in luogo igienicamente sano da personale esperto con l'impiego di idoneo mezzo di stordimento, pistola a proiettile captivo o storditore elettrico, al fine di assicurare il rispetto delle norme sul benessere animale di cui al decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333 (Attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione e l'abbattimento). 4. Il servizio di ispezione delle carni e' effettuato da medici veterinari dipendenti delle A.S.L. Solo in casi eccezionali e di documentata impossibilita' di questi ultimi, possono essere incaricati veterinari libero-professionisti. In tal caso l'incarico assume carattere specifico di rapporto libero-professionale. 5. Ferme restando le disposizioni relative alla profilassi della trichinosi e dell'echinococcosi/idatidosi, i visceri degli animali macellati sono sottoposti ai seguenti controlli: a) esame visivo della lingua e parte della gola. Asportazione delle amigdale; esame visivo della testa completa dell'encefalo per gli ovini e caprini; b) esame visivo dei polmoni, della trachea e dell'esofago. Palpazione dei polmoni e dei linfonodi bronchiali e mediastinici. La trachea e le principali ramificazioni dei bronchi, devono essere aperte mediante taglio longitudinale e i polmoni devono essere incisi nel loro terzo inferiore, trasversalmente alle ramificazioni principali della trachea; tuttavia dette incisioni non sono necessarie quando i polmoni sono esclusi dal consumo umano; c) esame visivo del pericardio e del cuore; quest'ultimo deve essere inciso longitudinalmente, in modo da aprire i ventricoli e tagliare il settore interventricolare; d) esame visivo del diaframma, del fegato, dei linfonodi periportali; palpazione del fegato e dei suoi linfonodi; e) esame visivo della milza, dei reni ed incisione - se il caso lo richiede - dei reni e dei linfonodi renali; esame visivo della pleura e del peritoneo. 6. In caso di sospetto, l'intera carcassa e relativi organi sono sottoposti ad ispezione e vengono effettuati, al riguardo, tutti gli accertamenti necessari ad escludere rischi per la salute umana. Se le carni sono dichiarate non idonee, vengono sequestrate e distrutte. 7. Nel caso di suini e cinghiali allevati, dopo la visita viene prelevato un campione per l'esame trichinoscopico il cui esito se positivo viene comunicato entro e non oltre 7 giorni lavorativi. In caso contrario l'esito dell'esame si intende negativo. Entro e non oltre detto termine viene fatto salvo il consumo delle carni esclusivamente ben cotte. In caso di positivita' all'esame trichinoscopico, da effettuarsi su tutti i capi ed in conformita' del regolamento (CE) n. 2075/2005 della commissione del 5 dicembre 2005 recante «Regolamento che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni» le carni vengono avviate a distruzione. In nessun caso, comunque, possono essere utilizzate per l'alimentazione umana. 8. I comuni interessati garantiscono la possibilita' di effettuare i controlli sanitari all'interno di strutture anche ridotte, ma riconosciute igienicamente idonee dai servizi veterinari delle A.S.L. territorialmente competenti, anche per consentire un corretto smaltimento di organi che, se sequestrati, vengono distrutti in conformita' delle norme previste dal regolamento (CE)1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante «norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano» e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) e successive modificazioni. 9. Nei giorni che precedono la macellazione, l'allevatore segnala al servizio veterinario della A.S.L. competente, ogni eventuale alterazione fisiopatologica dell'animale. Lo stesso servizio puo' disporre in proposito una visita veterinaria in loco, a seguito della quale stabilisce se ammettere o meno alla macellazione gli animali in questione. 10. I servizi veterinari preposti, ognuno per la propria competenza, sono tenuti ad intensificare i controlli, onde scongiurare rischi di insorgenza e diffusione di malattie infettive; sono incaricati altresi' di trasmettere tramite sistema informativo BDR - SIVRA al servizio di sanita' veterinaria e sicurezza alimentare della regione tutta la documentazione delle attivita' svolte (echinoccosi/idatidosi, cisticercosi, trichinellosi, TSE ed ogni altro dato necessario) entro il quindici marzo di ogni anno. 11. La tariffa da applicare per l'ispezione sanitaria, e' quella prevista dal tariffario regionale.