Art. 8 
 
           Condizioni e prescrizioni per la macellazione a 
 
    domicilio per il consumo familiare dell'allevatore 
    1. La macellazione a domicilio per uso familiare dei lagomorfi  e
dei volatili da cortile non e'  subordinata  a  notifica,  ne'  alcun
obbligo di comunicazione alla A.S.L. 
    2. La macellazione di suini,  cinghiali  allevati,  ovicaprini  e
ratiti e' subordinata a notifica al competente  servizio  veterinario
di igiene degli alimenti di origine animale. 
    3. La macellazione dei suini e' eseguita in  luogo  igienicamente
sano  da  personale  esperto  con  l'impiego  di  idoneo   mezzo   di
stordimento, pistola a proiettile captivo o storditore elettrico,  al
fine di assicurare il rispetto delle norme sul benessere  animale  di
cui al decreto legislativo 1°  settembre  1998,  n.  333  (Attuazione
della direttiva 93/119/CE  relativa  alla  protezione  degli  animali
durante la macellazione e l'abbattimento). 
    4. Il servizio di ispezione delle carni e' effettuato  da  medici
veterinari dipendenti delle A.S.L. Solo  in  casi  eccezionali  e  di
documentata  impossibilita'  di   questi   ultimi,   possono   essere
incaricati veterinari libero-professionisti. In tal  caso  l'incarico
assume carattere specifico di rapporto libero-professionale. 
    5. Ferme restando le disposizioni relative alla profilassi  della
trichinosi e dell'echinococcosi/idatidosi, i  visceri  degli  animali
macellati sono sottoposti ai seguenti controlli: 
      a) esame visivo della lingua e parte della  gola.  Asportazione
delle amigdale; esame visivo della testa completa  dell'encefalo  per
gli ovini e caprini; 
      b) esame visivo dei  polmoni,  della  trachea  e  dell'esofago.
Palpazione dei polmoni e dei linfonodi bronchiali e mediastinici.  La
trachea e le principali  ramificazioni  dei  bronchi,  devono  essere
aperte mediante taglio longitudinale e i polmoni devono essere incisi
nel  loro  terzo  inferiore,   trasversalmente   alle   ramificazioni
principali  della  trachea;  tuttavia  dette   incisioni   non   sono
necessarie quando i polmoni sono esclusi dal consumo umano; 
      c) esame visivo del pericardio e del cuore;  quest'ultimo  deve
essere inciso longitudinalmente, in modo da  aprire  i  ventricoli  e
tagliare il settore interventricolare; 
      d) esame  visivo  del  diaframma,  del  fegato,  dei  linfonodi
periportali; palpazione del fegato e dei suoi linfonodi; 
      e) esame visivo della milza, dei reni ed incisione - se il caso
lo richiede - dei reni e dei linfonodi  renali;  esame  visivo  della
pleura e del peritoneo. 
    6. In caso di sospetto, l'intera carcassa e relativi organi  sono
sottoposti ad ispezione e vengono effettuati, al riguardo, tutti  gli
accertamenti necessari ad escludere rischi per la salute umana. Se le
carni sono dichiarate non idonee, vengono sequestrate e distrutte. 
    7. Nel caso di suini e cinghiali allevati, dopo la  visita  viene
prelevato un campione per l'esame trichinoscopico  il  cui  esito  se
positivo viene comunicato entro e non oltre 7 giorni  lavorativi.  In
caso contrario l'esito dell'esame si intende negativo.  Entro  e  non
oltre  detto  termine  viene  fatto  salvo  il  consumo  delle  carni
esclusivamente  ben  cotte.  In   caso   di   positivita'   all'esame
trichinoscopico, da effettuarsi su tutti i capi ed in conformita' del
regolamento (CE) n. 2075/2005 della commissione del 5  dicembre  2005
recante «Regolamento che definisce norme  specifiche  applicabili  ai
controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine  nelle  carni»
le carni vengono avviate a distruzione.  In  nessun  caso,  comunque,
possono essere utilizzate per l'alimentazione umana. 
    8.  I  comuni  interessati  garantiscono   la   possibilita'   di
effettuare  i  controlli  sanitari  all'interno  di  strutture  anche
ridotte, ma riconosciute igienicamente idonee dai servizi  veterinari
delle A.S.L. territorialmente competenti,  anche  per  consentire  un
corretto smaltimento di organi che, se sequestrati, vengono distrutti
in conformita' delle norme previste dal regolamento (CE)1069/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante «norme
sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai  prodotti
derivati non destinati al consumo umano» e che abroga il  regolamento
(CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine  animale)
e successive modificazioni. 
    9. Nei giorni che precedono la macellazione, l'allevatore segnala
al servizio  veterinario  della  A.S.L.  competente,  ogni  eventuale
alterazione fisiopatologica dell'animale.  Lo  stesso  servizio  puo'
disporre in proposito una visita veterinaria in loco, a seguito della
quale stabilisce se ammettere o meno alla macellazione gli animali in
questione. 
    10.  I  servizi  veterinari  preposti,  ognuno  per  la   propria
competenza,  sono  tenuti  ad   intensificare   i   controlli,   onde
scongiurare rischi di insorgenza e diffusione di malattie  infettive;
sono incaricati altresi' di trasmettere tramite  sistema  informativo
BDR - SIVRA al servizio di sanita' veterinaria e sicurezza alimentare
della  regione  tutta  la  documentazione  delle   attivita'   svolte
(echinoccosi/idatidosi,  cisticercosi,  trichinellosi,  TSE  ed  ogni
altro dato necessario) entro il quindici marzo di ogni anno. 
    11. La tariffa da applicare per l'ispezione sanitaria, e'  quella
prevista dal tariffario regionale.