Art. 9 
 
Procedure per la macellazione a domicilio per  il  consumo  familiare
                           dell'allevatore 
 
    1.  L'allevatore  che  intende  macellare  a  domicilio  suini  o
cinghiali allevati, ovini e caprini, ratiti per  il  proprio  consumo
presenta,  almeno  tre  giorni  lavorativi   prima   della   prevista
macellazione, la relativa notifica al servizio veterinario di  igiene
degli  alimenti  di  origine  animale  della  A.S.L.  competente  per
territorio, in relazione  al  luogo  di  ubicazione  dell'allevamento
utilizzando il modello di cui all'allegato 2. La notifica puo' essere
presentata direttamente presso una sede del servizio veterinario, del
distretto nel quale si trova l'allevamento, o inviata  via  fax,  via
e-mail  all'indirizzo  di  posta  elettronica   o   tramite   sistema
informativo regionale BDR-SIVRA. 
    2. Nel caso degli ovini, rientrando questi tra le specie  animali
a rischio TSE, la macellazione per il consumo familiare  delle  carni
puo'  avvenire  solo  previa   dichiarazione   delle   modalita'   di
smaltimento dei sottoprodotti e dei materiali specifici a rischio per
le encefalopatie trasmissibili, al  competente  servizio  veterinario
della A.S.L. La A.S.L., a proprio carico, provvede  alla  distruzione
dei  materiali  specifici  a  rischio  e  delle  carni  eventualmente
sequestrate. 
    3. Le istanze pervenute al servizio veterinario di  igiene  degli
alimenti di origine animale della A.S.L. sono sottoposte al controllo
di merito e, in caso di avvenuta  macellazione,  sono  registrate  su
SIVRA-BDR. 
    4.  In  caso  di  parere  non  favorevole  questo,  adeguatamente
motivato, viene comunicato con sollecitudine al richiedente. 
    5.  La  macellazione  s'intende   comunque   accordata   se   non
espressamente vietata o condizionata entro  il  giorno  precedente  a
quello stabilito per la stessa. 
    6. Al  momento  della  visita  viene  consegnata  al  veterinario
ispettore  ricevuta  del  bollettino  di  versamento  riportante   la
causale: Serv. Veterinario di IAOA - Macellazione U.F. Per  la  somma
da versare si fa riferimento al tariffario regionale di cui all' art.
8, comma 11. 
    7. In deroga al comma 1 del presente articolo per il periodo  dal
1° dicembre di ogni anno fino al 28 febbraio dell'anno  successivo  e
per il periodo di quindici giorni precedenti la Pasqua,  nonche'  dal
1° al 31 agosto di  ogni  anno,  la  notifica  delle  macellazioni  a
domicilio per il consumo familiare dell'allevatore s'intende  assolta
effettuando  anticipatamente  il  versamento  di  cui  al  comma   11
dell'art.   8,   fermo   restando   l'obbligo   della   presentazione
dell'attestazione di pagamento al momento del  controllo  veterinario
dei visceri di cui al comma 5 dell'art. 8. 
    8. A riprova dell'avvenuto controllo veterinario dei  visceri  ed
eventuali carni, il  servizio  veterinario  vidimera'  il  modello  2
allegato al presente regolamento, ovvero apporra' timbro data e firma
sulla ricevuta del versamento di cui al comma 6. 
    9. Le A.S.L. per i periodi indicati al comma 7, in collaborazione
con i comuni,  provvedono  ad  organizzare  punti  di  concentramento
territoriale per il controllo dei visceri dandone comunicazione  alla
popolazione mediante affissione con la chiara indicazione degli orari
e dei luoghi di presenza del veterinario. 
    10. Il servizio di sanita'  veterinaria  e  sicurezza  alimentare
della Regione, per ragioni epidemiologiche o  di  altra  natura  puo'
sospendere la macellazione a domicilio per  autoconsumo  con  proprio
atto pubblicato nel B.U.R.A.