Art. 9 Procedure per la macellazione a domicilio per il consumo familiare dell'allevatore 1. L'allevatore che intende macellare a domicilio suini o cinghiali allevati, ovini e caprini, ratiti per il proprio consumo presenta, almeno tre giorni lavorativi prima della prevista macellazione, la relativa notifica al servizio veterinario di igiene degli alimenti di origine animale della A.S.L. competente per territorio, in relazione al luogo di ubicazione dell'allevamento utilizzando il modello di cui all'allegato 2. La notifica puo' essere presentata direttamente presso una sede del servizio veterinario, del distretto nel quale si trova l'allevamento, o inviata via fax, via e-mail all'indirizzo di posta elettronica o tramite sistema informativo regionale BDR-SIVRA. 2. Nel caso degli ovini, rientrando questi tra le specie animali a rischio TSE, la macellazione per il consumo familiare delle carni puo' avvenire solo previa dichiarazione delle modalita' di smaltimento dei sottoprodotti e dei materiali specifici a rischio per le encefalopatie trasmissibili, al competente servizio veterinario della A.S.L. La A.S.L., a proprio carico, provvede alla distruzione dei materiali specifici a rischio e delle carni eventualmente sequestrate. 3. Le istanze pervenute al servizio veterinario di igiene degli alimenti di origine animale della A.S.L. sono sottoposte al controllo di merito e, in caso di avvenuta macellazione, sono registrate su SIVRA-BDR. 4. In caso di parere non favorevole questo, adeguatamente motivato, viene comunicato con sollecitudine al richiedente. 5. La macellazione s'intende comunque accordata se non espressamente vietata o condizionata entro il giorno precedente a quello stabilito per la stessa. 6. Al momento della visita viene consegnata al veterinario ispettore ricevuta del bollettino di versamento riportante la causale: Serv. Veterinario di IAOA - Macellazione U.F. Per la somma da versare si fa riferimento al tariffario regionale di cui all' art. 8, comma 11. 7. In deroga al comma 1 del presente articolo per il periodo dal 1° dicembre di ogni anno fino al 28 febbraio dell'anno successivo e per il periodo di quindici giorni precedenti la Pasqua, nonche' dal 1° al 31 agosto di ogni anno, la notifica delle macellazioni a domicilio per il consumo familiare dell'allevatore s'intende assolta effettuando anticipatamente il versamento di cui al comma 11 dell'art. 8, fermo restando l'obbligo della presentazione dell'attestazione di pagamento al momento del controllo veterinario dei visceri di cui al comma 5 dell'art. 8. 8. A riprova dell'avvenuto controllo veterinario dei visceri ed eventuali carni, il servizio veterinario vidimera' il modello 2 allegato al presente regolamento, ovvero apporra' timbro data e firma sulla ricevuta del versamento di cui al comma 6. 9. Le A.S.L. per i periodi indicati al comma 7, in collaborazione con i comuni, provvedono ad organizzare punti di concentramento territoriale per il controllo dei visceri dandone comunicazione alla popolazione mediante affissione con la chiara indicazione degli orari e dei luoghi di presenza del veterinario. 10. Il servizio di sanita' veterinaria e sicurezza alimentare della Regione, per ragioni epidemiologiche o di altra natura puo' sospendere la macellazione a domicilio per autoconsumo con proprio atto pubblicato nel B.U.R.A.