Art. 6 Inserimento dell'articolo 118 bis nella l.r. 1/2005 1. Dopo l'articolo 118 della l.r. 1/2005 e' inserito il seguente: «Art. 118 bis (Procedimento per accertamento di conformita' in sanatoria per gli interventi realizzati nelle zone sismiche e nelle zone a bassa sismicita') - 1. Per le opere realizzate nelle zone sismiche, nei casi di cui all'articolo 118, commi 1 e 2 , la struttura regionale competente rilascia l'autorizzazione in sanatoria entro sessanta giorni dalla trasmissione della relativa istanza. 2. Per le opere realizzate nelle zone a bassa sismicita', nei casi di cui all'articolo 118, commi 1, 2 e 3, la struttura regionale competente rilascia l'attestato di avvenuto deposito in sanatoria nei quindici giorni successivi alla trasmissione della relativa istanza. Il progetto delle opere da sanare e' assoggettato alle procedure di cui all'articolo 105 quater, comma 5. 3. Entro sessanta giorni dalla trasmissione della relativa istanza, per le opere realizzate nelle zone sismiche, nei casi di cui all'articolo 118, comma 3, la struttura regionale competente accerta la conformita' del progetto di adeguamento alle norme tecniche vigenti e rilascia l'autorizzazione in sanatoria a condizione che siano eseguite le opere di adeguamento ivi previste. 4. Il progetto delle opere di adeguamento di cui all'articolo 118, comma 3, lettera b) e' trasmesso anche al comune, per le relative verifiche di conformita' urbanistica ed edilizia. Le opere di adeguamento sono eseguite a seguito del rilascio da parte del comune del titolo edilizio in sanatoria di cui all'articolo 140, che ne autorizza l'esecuzione. Il titolo edilizio in sanatoria acquista efficacia a seguito della trasmissione al comune degli atti di cui al comma 5. 5. Al termine dei lavori relativi alle opere di adeguamento, l'interessato inoltra gli atti, di cui all'articolo 109, alla struttura regionale competente, che provvede alla vidimazione e all'inoltro al comune interessato. A tale inoltro al comune, puo' provvedere direttamente anche l'interessato.».