Art. 6 
 
         Inserimento dell'articolo 118 bis nella l.r. 1/2005 
 
    1. Dopo l'articolo 118 della l.r. 1/2005 e' inserito il seguente: 
    «Art. 118 bis (Procedimento per accertamento  di  conformita'  in
sanatoria per gli interventi realizzati nelle zone sismiche  e  nelle
zone a bassa sismicita') - 1. Per  le  opere  realizzate  nelle  zone
sismiche, nei casi di  cui  all'articolo  118,  commi  1  e  2  ,  la
struttura regionale competente rilascia l'autorizzazione in sanatoria
entro sessanta giorni dalla trasmissione della relativa istanza. 
    2. Per le opere realizzate nelle zone  a  bassa  sismicita',  nei
casi di cui all'articolo 118, commi 1, 2 e 3, la struttura  regionale
competente rilascia l'attestato di avvenuto deposito in sanatoria nei
quindici giorni successivi alla trasmissione della relativa  istanza.
Il progetto delle opere da sanare e' assoggettato alle  procedure  di
cui all'articolo 105 quater, comma 5. 
    3.  Entro  sessanta  giorni  dalla  trasmissione  della  relativa
istanza, per le opere realizzate nelle zone sismiche, nei casi di cui
all'articolo 118, comma 3, la struttura regionale competente  accerta
la conformita'  del  progetto  di  adeguamento  alle  norme  tecniche
vigenti e rilascia l'autorizzazione in  sanatoria  a  condizione  che
siano eseguite le opere di adeguamento ivi previste. 
    4. Il progetto delle opere di  adeguamento  di  cui  all'articolo
118, comma 3, lettera  b)  e'  trasmesso  anche  al  comune,  per  le
relative verifiche di conformita' urbanistica ed edilizia.  Le  opere
di adeguamento sono eseguite a seguito  del  rilascio  da  parte  del
comune del titolo edilizio in sanatoria di cui all'articolo 140,  che
ne autorizza l'esecuzione. Il titolo edilizio in  sanatoria  acquista
efficacia a seguito della trasmissione al comune degli atti di cui al
comma 5. 
    5. Al termine dei lavori  relativi  alle  opere  di  adeguamento,
l'interessato  inoltra  gli  atti,  di  cui  all'articolo  109,  alla
struttura regionale  competente,  che  provvede  alla  vidimazione  e
all'inoltro al comune interessato. A tale  inoltro  al  comune,  puo'
provvedere direttamente anche l'interessato.».