Art. 8 
 
         Inserimento dell'articolo 5 bis nella l.r. 58/2009 
 
    1. Dopo l'articolo 5 della legge regionale 16 ottobre 2009, n. 58
(Norme in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico), e'
inserito il seguente: 
    «Art. 5 bis (Trasmissione degli esiti delle verifiche  tecniche).
- 1.  Le  verifiche  tecniche  effettuate  ai  sensi  del  punto  2.3
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 marzo
2003, n. 3274 (Primi elementi in materia di criteri generali  per  la
classificazione sismica  del  territorio  nazionale  e  di  normative
tecniche per le  costruzioni  in  zona  sismica),  sugli  edifici  di
interesse  strategico  e  rilevante,  sono  trasmesse  a   cura   dei
proprietari  degli  edifici  medesimi,   alla   struttura   regionale
competente. 
    2. La trasmissione di cui al comma 1, e' effettuata: 
      a) in via telematica dalle  amministrazioni  pubbliche  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche e dalle imprese); 
      b) in via telematica o con  modalita'  cartacea  dalle  persone
fisiche. 
    3. La trasmissione in via telematica di cui al comma  2,  avviene
secondo le disposizioni dalla  normativa  nazionale  e  regionale  in
materia di amministrazione digitale.».