Art. 2 Definizioni 1. Ai fini esclusivi della presente legge, si intendono: a) per attivita' professionale, un'attivita' di lavoro finalizzata ad una prestazione intellettuale esercitata da persone fisiche o giuridiche nelle forme previste dalla legge; b) per professione ordinistica, la professione organizzata in ordini o collegi, disciplinata da norme statali che ne subordinano l'esercizio al possesso di determinati requisiti, al superamento di un esame di stato e all'iscrizione ad un albo o elenco; c) per utente di attivita' professionale, il soggetto destinatario, attuale o potenziale, di una prestazione professionale; d) per associazione sindacale datoriale, l'associazione sindacale delle professioni intellettuali ordinistiche che sottoscrive i contratti collettivi nazionali di lavoro.