Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
    1. Ai fini esclusivi della presente legge, si intendono: 
      a)  per  attivita'  professionale,   un'attivita'   di   lavoro
finalizzata ad una prestazione intellettuale  esercitata  da  persone
fisiche o giuridiche nelle forme previste dalla legge; 
      b) per professione ordinistica, la professione  organizzata  in
ordini o collegi, disciplinata da norme statali  che  ne  subordinano
l'esercizio al possesso di determinati requisiti, al  superamento  di
un esame di stato e all'iscrizione ad un albo o elenco; 
      c)  per  utente  di  attivita'   professionale,   il   soggetto
destinatario, attuale o potenziale, di una prestazione professionale; 
      d)  per  associazione   sindacale   datoriale,   l'associazione
sindacale   delle   professioni   intellettuali   ordinistiche    che
sottoscrive i contratti collettivi nazionali di lavoro.