Art. 3 Commissione regionale delle professioni ordinistiche: competenze e composizione 1. Al fine di favorire il raccordo tra la Regione e le professioni ordinistiche, e' istituita la Commissione regionale delle professioni ordinistiche, di seguito denominata "Commissione". 2. La Commissione formula proposte ed esprime pareri in materia di interesse delle professioni ordinistiche, con particolare riguardo: a) agli atti di programmazione e alle proposte di legislazione regionale connesse alla tutela delle attivita' professionali e degli utenti delle medesime; b) alla semplificazione delle procedure amministrative coinvolgenti le professioni; c) ai processi di innovazione delle attivita' professionali. 3. La Commissione collabora alla promozione dell'attivita' di formazione e aggiornamento professionale di cui all'articolo 5. 4. La Commissione dura in carica per l'intera legislatura, ed in ogni caso fino a nuova nomina, ed e' composta da : a) l'assessore regionale competente in materia che la presiede; b) un rappresentante regionale di ciascuna professione ordinistica di area giuridico-economica, uno dei quali assume la carica di vicepresidente; c) un rappresentante regionale di ciascuna professione ordinistica di area socio-sanitaria, uno dei quali assume la carica di vicepresidente; d) un rappresentante regionale di ciascuna professione ordinistica di area tecnica, uno dei quali assume la carica di vicepresidente; e) sette rappresentanti sindacali datoriali delle professioni intellettuali ordinistiche di rilevanza nazionale presenti sul territorio regionale. 5. Le designazioni dei membri di cui al comma 4 lettere b), c), d) ed e) avvengono secondo le modalita' stabilite dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente. 6. I membri della Commissione sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale. 7. I membri della Commissione non percepiscono alcuna indennita' o rimborso spese.