Art. 3 
 
Commissione regionale delle professioni  ordinistiche:  competenze  e
                            composizione 
 
    1.  Al  fine  di  favorire  il  raccordo  tra  la  Regione  e  le
professioni ordinistiche, e' istituita la Commissione regionale delle
professioni ordinistiche, di seguito denominata "Commissione". 
    2. La Commissione formula proposte ed esprime pareri  in  materia
di  interesse  delle  professioni   ordinistiche,   con   particolare
riguardo: 
      a) agli atti di programmazione e alle proposte di  legislazione
regionale connesse alla tutela delle attivita' professionali e  degli
utenti delle medesime; 
      b)  alla   semplificazione   delle   procedure   amministrative
coinvolgenti le professioni; 
      c) ai processi di innovazione delle attivita' professionali. 
    3. La Commissione collabora  alla  promozione  dell'attivita'  di
formazione e aggiornamento professionale di cui all'articolo 5. 
    4. La Commissione dura in carica per l'intera legislatura, ed  in
ogni caso fino a nuova nomina, ed e' composta da : 
      a) l'assessore regionale competente in materia che la presiede; 
      b)  un  rappresentante  regionale   di   ciascuna   professione
ordinistica di area giuridico-economica,  uno  dei  quali  assume  la
carica di vicepresidente; 
      c)  un  rappresentante  regionale   di   ciascuna   professione
ordinistica di area socio-sanitaria, uno dei quali assume  la  carica
di vicepresidente; 
      d)  un  rappresentante  regionale   di   ciascuna   professione
ordinistica di area tecnica,  uno  dei  quali  assume  la  carica  di
vicepresidente; 
      e) sette rappresentanti sindacali datoriali  delle  professioni
intellettuali  ordinistiche  di  rilevanza  nazionale  presenti   sul
territorio regionale. 
    5. Le designazioni dei membri di cui al comma 4 lettere  b),  c),
d) ed e)  avvengono  secondo  le  modalita'  stabilite  dalla  Giunta
regionale, sentita la commissione consiliare competente. 
    6. I membri della  Commissione  sono  nominati  con  decreto  del
Presidente della Giunta regionale. 
    7. I membri della Commissione non percepiscono alcuna  indennita'
o rimborso spese.