Art. 6 
 
                Soggetto consortile multidisciplinare 
 
    1.  La  Regione  sostiene,  tramite   apposito   contributo,   la
costituzione di un soggetto  consortile  di  livello  regionale,  con
competenza multidisciplinare, partecipato da ordini e collegi  con  i
loro organismi di formazione. 
    2. Il soggetto consortile multidisciplinare svolge, a favore  dei
professionisti iscritti  o  appartenenti  ad  un  ordine  o  collegio
professionale legalmente riconosciuto e  degli  utenti,  le  seguenti
funzioni formative, informative ed operative: 
      a) servizi di supporto all'attivita' di formazione svolta dagli
ordini e collegi professionali; 
      b)  interventi  di  informatizzazione  volti  a   favorire   la
comunicazione e la condivisione di informazioni, nonche' l'erogazione
di servizi, anche in collaborazione con progetti di informatizzazione
di servizi promossi dalla Regione; 
      c) informazione sui mezzi di conciliazione esistenti in caso di
controversie tra i professionisti e gli utenti; 
      d)  diffusione,  attraverso  l'individuazione  delle   migliori
pratiche, dei risultati delle iniziative  sperimentali  adottate  sul
territorio regionale; 
      e) promozione delle attivita' dei professionisti attraverso  la
costante informazione  sui  programmi  e  le  attivita'  disposti  in
materia di professioni dall'Unione europea. 
    3. La Giunta regionale, ai fini dell'erogazione del contributo di
cui  al  comma  1,  seleziona,  mediante  bando,   la   proposta   di
costituzione del soggetto consortile multidisciplinare sulla base dei
migliori contenuti progettuali inerenti le funzioni di cui  al  comma
2. 
    4.   La   mancata   costituzione    del    soggetto    consortile
multidisciplinare entro centoventi  giorni  dalla  pubblicazione  del
bando, di cui al comma  3,  comporta  l'assegnazione  delle  relative
risorse al fondo di rotazione di cui all'articolo 7.