Art. 6 Soggetto consortile multidisciplinare 1. La Regione sostiene, tramite apposito contributo, la costituzione di un soggetto consortile di livello regionale, con competenza multidisciplinare, partecipato da ordini e collegi con i loro organismi di formazione. 2. Il soggetto consortile multidisciplinare svolge, a favore dei professionisti iscritti o appartenenti ad un ordine o collegio professionale legalmente riconosciuto e degli utenti, le seguenti funzioni formative, informative ed operative: a) servizi di supporto all'attivita' di formazione svolta dagli ordini e collegi professionali; b) interventi di informatizzazione volti a favorire la comunicazione e la condivisione di informazioni, nonche' l'erogazione di servizi, anche in collaborazione con progetti di informatizzazione di servizi promossi dalla Regione; c) informazione sui mezzi di conciliazione esistenti in caso di controversie tra i professionisti e gli utenti; d) diffusione, attraverso l'individuazione delle migliori pratiche, dei risultati delle iniziative sperimentali adottate sul territorio regionale; e) promozione delle attivita' dei professionisti attraverso la costante informazione sui programmi e le attivita' disposti in materia di professioni dall'Unione europea. 3. La Giunta regionale, ai fini dell'erogazione del contributo di cui al comma 1, seleziona, mediante bando, la proposta di costituzione del soggetto consortile multidisciplinare sulla base dei migliori contenuti progettuali inerenti le funzioni di cui al comma 2. 4. La mancata costituzione del soggetto consortile multidisciplinare entro centoventi giorni dalla pubblicazione del bando, di cui al comma 3, comporta l'assegnazione delle relative risorse al fondo di rotazione di cui all'articolo 7.