Art. 7 
 
Istituzione di un fondo regionale di  rotazione  per  le  professioni
                            ordinistiche 
 
    1.  E'  istituito  un  fondo  regionale  di  rotazione   per   la
concessione di agevolazioni finanziarie per i professionisti iscritti
o appartenenti ad  un  ordine  o  collegio  professionale  legalmente
riconosciuto. 
    2. Il fondo di cui  al  comma  1  provvede  alla  concessione  di
garanzia per: 
      a)  prestiti  d'onore  per  gli  esercenti  la  pratica  od  il
tirocinio professionale, di eta' non superiore  ai  trenta  anni;  il
prestito e'  erogato  per  le  spese  di  acquisizione  di  strumenti
informatici, nonche' di altri strumenti  o  materiali  utili  per  lo
svolgimento dell'attivita' professionale; 
      b) prestiti ai giovani con eta'  inferiore  ai  quaranta  anni,
finalizzati al  supporto  alle  spese  di  impianto  di  nuovi  studi
professionali,  mediante  programmi  per   l'acquisizione   di   beni
strumentali innovativi e tecnologie per l'attivita' professionale, in
coerenza con le iniziative regionali di sviluppo e  standardizzazione
delle tecnologie dell'informazione e della conoscenza; 
      c) prestiti ai  professionisti  che  istituiscono  progetti  di
avvio o sviluppo di studi professionali,  con  priorita'  per  quelli
forieri di nuove possibilita'  occupazionali  ed  organizzati,  nelle
forme   previste   dalla   legge,    in    modo    associato    anche
pluridisciplinare; 
      d) progetti finalizzati a garantire la sicurezza dei locali  in
cui si svolge l'attivita' professionale. 
    3.  La  Giunta  regionale,  sentite  la  commissione   consiliare
competente e la Commissione regionale delle professioni ordinistiche,
approva il regolamento di attuazione del fondo regionale di rotazione
per le professioni ordinistiche entro sessanta giorni dall'entrata in
vigore della presente legge. Il regolamento di  attuazione  definisce
criteri e modalita' per la gestione del  fondo,  nel  rispetto  della
previsione di cui all'articolo 3 del d.lgs. 30/2006.