Art. 7 Istituzione di un fondo regionale di rotazione per le professioni ordinistiche 1. E' istituito un fondo regionale di rotazione per la concessione di agevolazioni finanziarie per i professionisti iscritti o appartenenti ad un ordine o collegio professionale legalmente riconosciuto. 2. Il fondo di cui al comma 1 provvede alla concessione di garanzia per: a) prestiti d'onore per gli esercenti la pratica od il tirocinio professionale, di eta' non superiore ai trenta anni; il prestito e' erogato per le spese di acquisizione di strumenti informatici, nonche' di altri strumenti o materiali utili per lo svolgimento dell'attivita' professionale; b) prestiti ai giovani con eta' inferiore ai quaranta anni, finalizzati al supporto alle spese di impianto di nuovi studi professionali, mediante programmi per l'acquisizione di beni strumentali innovativi e tecnologie per l'attivita' professionale, in coerenza con le iniziative regionali di sviluppo e standardizzazione delle tecnologie dell'informazione e della conoscenza; c) prestiti ai professionisti che istituiscono progetti di avvio o sviluppo di studi professionali, con priorita' per quelli forieri di nuove possibilita' occupazionali ed organizzati, nelle forme previste dalla legge, in modo associato anche pluridisciplinare; d) progetti finalizzati a garantire la sicurezza dei locali in cui si svolge l'attivita' professionale. 3. La Giunta regionale, sentite la commissione consiliare competente e la Commissione regionale delle professioni ordinistiche, approva il regolamento di attuazione del fondo regionale di rotazione per le professioni ordinistiche entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il regolamento di attuazione definisce criteri e modalita' per la gestione del fondo, nel rispetto della previsione di cui all'articolo 3 del d.lgs. 30/2006.