Art. 8 
 
                          Norma transitoria 
 
    1. In fase transitoria le professioni sanitarie non mediche, gia'
previste dall' articolo  4  della  legge  1ยบ  febbraio  2006,  n.  43
(Disposizioni in materia di professioni  sanitarie  infermieristiche,
ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie  e  della  prevenzione  e
delega   al   Governo   per   l'istituzione   dei   relativi   ordini
professionali),  non  ancora   costituite   in   ordini   o   collegi
professionali, saranno comunque considerate ed ammesse al pari  degli
ordini e collegi esistenti.