Art. 8 Norma transitoria 1. In fase transitoria le professioni sanitarie non mediche, gia' previste dall' articolo 4 della legge 1ยบ febbraio 2006, n. 43 (Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali), non ancora costituite in ordini o collegi professionali, saranno comunque considerate ed ammesse al pari degli ordini e collegi esistenti.