Art. 9 Norma finanziaria 1. In fase di prima applicazione della presente legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2011, alla spesa corrente pari a 100.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, iscritta nell'ambito dell'UPB DB15051 e alla spesa in conto capitale pari a 400.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, iscritta nell'ambito dell'UPB DB15052, si provvede con le risorse delle medesime unita', che presentano le necessarie coperture finanziarie. 2. Per il biennio 2012-2013, agli oneri di cui al comma 1 per ciascun anno, in termini di competenza, si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalita' previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).