Art. 9 
 
                          Norma finanziaria 
 
    1. In fase di prima  applicazione  della  presente  legge,  nello
stato di previsione della spesa del bilancio per  l'anno  finanziario
2011, alla spesa corrente pari  a  100.000,00  euro,  in  termini  di
competenza e di cassa, iscritta nell'ambito dell'UPB DB15051  e  alla
spesa in conto  capitale  pari  a  400.000,00  euro,  in  termini  di
competenza e di cassa,  iscritta  nell'ambito  dell'UPB  DB15052,  si
provvede con le risorse delle  medesime  unita',  che  presentano  le
necessarie coperture finanziarie. 
    2. Per il biennio 2012-2013, agli oneri di cui  al  comma  1  per
ciascun anno, in termini di competenza, si provvede  con  le  risorse
finanziarie individuate secondo le modalita' previste dall'  articolo
8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7  (Ordinamento  contabile
della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge  regionale  4
marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).