(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 50 del 15 dicembre 2011) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifica dell'articolo 10 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica) e' sostituita dalla seguente: «b) le generalita' del gestore, del direttore delle piste e degli operatori di primo soccorso.».