Art. 10 Modifiche dell'articolo 49 della l.r. 2/2009 1. Alla fine del comma 3 dell'articolo 49 della l.r. 2/2009 sono aggiunte le parole: «e sono iscritti nell'elenco regionale.». 2. Alla fine del comma 4 dell'articolo 49 della l.r. 2/2009 sono aggiunte le parole: «e sono iscritti nell'elenco regionale con la limitazione alle piste di fondo».