Art. 10 
 
            Modifiche dell'articolo 49 della l.r. 2/2009 
 
    1. Alla fine del comma 3 dell'articolo 49 della l.r. 2/2009  sono
aggiunte le parole: «e sono iscritti nell'elenco regionale.». 
    2. Alla fine del comma 4 dell'articolo 49 della l.r. 2/2009  sono
aggiunte le parole: «e sono iscritti  nell'elenco  regionale  con  la
limitazione alle piste di fondo».