Art. 3 
 
            Modifiche dell'articolo 20 della l.r. 2/2009 
 
    1. Dopo il comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 2/2009 e' inserito
il seguente: 
      «1-bis. La figura di operatore di primo  soccorso  si  articola
nelle categorie: 
        a) operatore di primo soccorso su piste da discesa; 
        b) operatore di primo soccorso su piste da fondo.». 
    2. Dopo il comma 2 dell'articolo 20 della l.r. 2/2009 e' aggiunto
il seguente: 
      «2-bis. Sono fatte salve e vengono riconosciute le abilitazioni
al servizio di soccorso, ed  i  successivi  aggiornamenti  periodici,
rilasciate ai soggetti appartenenti all'Esercito  italiano,  all'Arma
dei  Carabinieri,  al  Corpo  della  Guardia  di  Finanza,  al  Corpo
forestale dello Stato ed alla Polizia  di  Stato,  provenienti  dalle
rispettive scuole di addestramento alpino, ai  soggetti  appartenenti
al Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico  provenienti  dalle
scuole nazionali di cui all' articolo 5 della legge 21 marzo 2001, n.
74 (Disposizioni per favorire l'attivita' svolta dal Corpo  nazionale
soccorso alpino speleologico), nonche' ai soggetti appartenenti  alla
Federazione italiana sicurezza piste sci (FISPS) che  hanno  ottenuto
l'abilitazione come soccorritore o  pattugliatore  nei  corsi  tenuti
dalla Scuola regionale o nazionale FISPS, in divisa  ed  in  servizio
nei comprensori sciistici della Regione.». 
    3. Dopo il comma 2-bis dell'articolo  20  della  l.r.  2/2009  e'
aggiunto il seguente: 
      «2-ter. Sono fatte salve  e  vengono  riconosciute  inoltre  le
abilitazioni al  soccorso  su  pista  da  discesa,  ed  i  successivi
aggiornamenti periodici, rilasciate  ai  volontari  dell'Associazione
nazionale pubbliche assistenze (ANPAS) e della Croce  rossa  italiana
formati dalle rispettive scuole di soccorso piste e  certificati  dal
Servizio di emergenza sanitaria 118 del Piemonte.».