Art. 3 Modifiche dell'articolo 20 della l.r. 2/2009 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 2/2009 e' inserito il seguente: «1-bis. La figura di operatore di primo soccorso si articola nelle categorie: a) operatore di primo soccorso su piste da discesa; b) operatore di primo soccorso su piste da fondo.». 2. Dopo il comma 2 dell'articolo 20 della l.r. 2/2009 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Sono fatte salve e vengono riconosciute le abilitazioni al servizio di soccorso, ed i successivi aggiornamenti periodici, rilasciate ai soggetti appartenenti all'Esercito italiano, all'Arma dei Carabinieri, al Corpo della Guardia di Finanza, al Corpo forestale dello Stato ed alla Polizia di Stato, provenienti dalle rispettive scuole di addestramento alpino, ai soggetti appartenenti al Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico provenienti dalle scuole nazionali di cui all' articolo 5 della legge 21 marzo 2001, n. 74 (Disposizioni per favorire l'attivita' svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino speleologico), nonche' ai soggetti appartenenti alla Federazione italiana sicurezza piste sci (FISPS) che hanno ottenuto l'abilitazione come soccorritore o pattugliatore nei corsi tenuti dalla Scuola regionale o nazionale FISPS, in divisa ed in servizio nei comprensori sciistici della Regione.». 3. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 20 della l.r. 2/2009 e' aggiunto il seguente: «2-ter. Sono fatte salve e vengono riconosciute inoltre le abilitazioni al soccorso su pista da discesa, ed i successivi aggiornamenti periodici, rilasciate ai volontari dell'Associazione nazionale pubbliche assistenze (ANPAS) e della Croce rossa italiana formati dalle rispettive scuole di soccorso piste e certificati dal Servizio di emergenza sanitaria 118 del Piemonte.».