Art. 4 Sostituzione dell'art. 33 della l.r. 2/2009 1. L'articolo 33 della l.r. 2/2009 e' sostituito dal seguente: «Art. 33 (Corsi di formazione e aggiornamento) - 1. I corsi per la formazione dei soggetti di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a) e b) sono organizzati secondo i criteri e le modalita' della legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 (Disciplina delle attivita' di formazione e orientamento professionale). 2. Al termine del percorso formativo e' rilasciato apposito attestato di abilitazione. 3. I soggetti abilitati all'esercizio delle professioni di direttore delle piste e di operatore di primo soccorso sono tenuti a frequentare con profitto ogni triennio un corso di aggiornamento professionale organizzato secondo i criteri e le modalita' di cui al comma 1. Nel caso di impossibilita' di frequenza di uno dei corsi entro il termine del triennio, gli interessati sono tenuti a frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo, pena la sospensione dell'abilitazione fino alla frequenza di un corso di aggiornamento. 4. I contenuti e le modalita' di gestione degli aggiornamenti sono definiti mediante apposito provvedimento della Giunta regionale. 5. E' fatta salva la validita' dei corsi in atto alla data di entrata in vigore della presente legge organizzati ai sensi della normativa previgente.».