Art. 4 
 
             Sostituzione dell'art. 33 della l.r. 2/2009 
 
    1. L'articolo 33 della l.r. 2/2009 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 33 (Corsi di formazione e aggiornamento) - 1. I corsi per
la formazione dei soggetti di cui all'articolo 17, comma  1,  lettere
a) e b) sono organizzati secondo i criteri e le modalita' della legge
regionale 13 aprile  1995,  n.  63  (Disciplina  delle  attivita'  di
formazione e orientamento professionale). 
    2. Al termine  del  percorso  formativo  e'  rilasciato  apposito
attestato di abilitazione. 
    3.  I  soggetti  abilitati  all'esercizio  delle  professioni  di
direttore delle piste e di operatore di primo soccorso sono tenuti  a
frequentare con profitto ogni  triennio  un  corso  di  aggiornamento
professionale organizzato secondo i criteri e le modalita' di cui  al
comma 1. Nel caso di impossibilita' di frequenza  di  uno  dei  corsi
entro  il  termine  del  triennio,  gli  interessati  sono  tenuti  a
frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo, pena
la sospensione dell'abilitazione fino alla frequenza di un  corso  di
aggiornamento. 
    4. I contenuti e le modalita'  di  gestione  degli  aggiornamenti
sono definiti mediante apposito provvedimento della Giunta regionale. 
    5. E' fatta salva la validita' dei corsi in  atto  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge  organizzati  ai  sensi  della
normativa previgente.».