Art. 7 Modifiche dell'articolo 40 della l.r. 2/2009 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 40 della l.r. 2/2009 e' inserito il seguente: «1-bis. Nel rispetto di quanto disposto al comma 1 e per garantire efficacia e sostenibilita' economica alle misure di sostegno regionale, la Giunta regionale, con propri provvedimenti, sentito il parere della Commissione tecnico-consultiva per le aree sciabili di cui all'art. 11 e della commissione consiliare competente, eroga le agevolazioni ai soggetti beneficiari, ad esclusione delle microstazioni di cui all'articolo 38. Tali provvedimenti, nel rispetto dei principi di equita' e trasparenza e dei criteri oggettivi predeterminati con deliberazione della Giunta regionale, erogano i sostegni finanziari per affrontare i costi relativi unicamente alla sicurezza e all'innevamento delle aree sciabili riconducibili alla categoria A di cui all'articolo 41, comma 1, lettera a).». 2. L'alinea del comma 2 dell'articolo 40 della l.r. 2/2009 e' sostituito dal seguente: "2. La Giunta regionale, sentito il parere delle Commissioni di cui al comma 1 bis, stabilisce per le microstazioni di cui all'articolo 38, sulla base di programmi triennali di intervento:".