Art. 7 
 
            Modifiche dell'articolo 40 della l.r. 2/2009 
 
    1. Dopo il comma 1 dell'articolo 40 della l.r. 2/2009 e' inserito
il seguente: 
      «1-bis. Nel rispetto di  quanto  disposto  al  comma  1  e  per
garantire  efficacia  e  sostenibilita'  economica  alle  misure   di
sostegno regionale, la Giunta regionale,  con  propri  provvedimenti,
sentito il parere della Commissione tecnico-consultiva  per  le  aree
sciabili  di  cui  all'art.  11  e   della   commissione   consiliare
competente,  eroga  le  agevolazioni  ai  soggetti  beneficiari,   ad
esclusione  delle  microstazioni  di  cui   all'articolo   38.   Tali
provvedimenti, nel rispetto dei principi di equita' e  trasparenza  e
dei criteri oggettivi predeterminati con deliberazione  della  Giunta
regionale, erogano i  sostegni  finanziari  per  affrontare  i  costi
relativi unicamente  alla  sicurezza  e  all'innevamento  delle  aree
sciabili riconducibili alla categoria A di cui all'articolo 41, comma
1, lettera a).». 
    2. L'alinea del comma 2 dell'articolo 40  della  l.r.  2/2009  e'
sostituito dal seguente: "2. La Giunta regionale, sentito  il  parere
delle  Commissioni  di  cui  al  comma  1  bis,  stabilisce  per   le
microstazioni  di  cui  all'articolo  38,  sulla  base  di  programmi
triennali di intervento:".