Art. 8 
 
             Modifica dell'articolo 46 della l.r. 2/2009 
 
    1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 46 della  l.r.  2/2009
e' sostituita dalla seguente: «b) per gli  interventi  relativi  alle
attivita' di produzione di neve programmata di cui  all'articolo  42,
comma 2, lettera a), agevolazioni concesse nella misura non superiore
al 40  per  cento  delle  spese  complessive  sostenute  in  un  arco
temporale  non  superiore  a  centoventi  giorni.  Tali  spese   sono
calcolate con  specifici  criteri  tecnici  tenuto  conto  dei  costi
energetici,  di  approvvigionamento  idrico,  di  manutenzione,   del
personale specifico addetto alla produzione di neve e di  ogni  altro
costo riconducibile alla produzione stessa.».