Art. 8 Modifica dell'articolo 46 della l.r. 2/2009 1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 46 della l.r. 2/2009 e' sostituita dalla seguente: «b) per gli interventi relativi alle attivita' di produzione di neve programmata di cui all'articolo 42, comma 2, lettera a), agevolazioni concesse nella misura non superiore al 40 per cento delle spese complessive sostenute in un arco temporale non superiore a centoventi giorni. Tali spese sono calcolate con specifici criteri tecnici tenuto conto dei costi energetici, di approvvigionamento idrico, di manutenzione, del personale specifico addetto alla produzione di neve e di ogni altro costo riconducibile alla produzione stessa.».