Art. 10 
 
Modifica all'art. 57 della legge  regionale  2  gennaio  2003,  n.  3
(Riordino  e  semplificazione   della   normativa   in   materia   di
                            artigianato) 
 
    1. Il comma  2  dell'art.  57  della  legge  regionale  3/2003  e
successive modificazioni ed integrazioni e' sostituito dal seguente: 
    «2. Possono accedere alle agevolazioni  di  cui  al  comma  1  le
imprese  in  possesso  dei  seguenti  requisiti  al   momento   della
presentazione della domanda: 
      a) imprese  individuali  il  cui  titolare  abbia  un'eta'  non
superiore ai trentacinque anni; 
      b) societa' i cui rappresentanti legali  e  almeno  il  50  per
cento dei soci, detentori del 51  per  cento  del  capitale  sociale,
abbiano un'eta' non superiore ai trentacinque anni; 
      c)  societa'  cooperative  in  cui  la  maggioranza  dei   soci
cooperatori, che siano altresi' soci lavoratori,  abbia  un'eta'  non
superiore ai trentacinque anni.».