Art. 10 Modifica all'art. 57 della legge regionale 2 gennaio 2003, n. 3 (Riordino e semplificazione della normativa in materia di artigianato) 1. Il comma 2 dell'art. 57 della legge regionale 3/2003 e successive modificazioni ed integrazioni e' sostituito dal seguente: «2. Possono accedere alle agevolazioni di cui al comma 1 le imprese in possesso dei seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda: a) imprese individuali il cui titolare abbia un'eta' non superiore ai trentacinque anni; b) societa' i cui rappresentanti legali e almeno il 50 per cento dei soci, detentori del 51 per cento del capitale sociale, abbiano un'eta' non superiore ai trentacinque anni; c) societa' cooperative in cui la maggioranza dei soci cooperatori, che siano altresi' soci lavoratori, abbia un'eta' non superiore ai trentacinque anni.».