Art. 11 
 
Modifica all'art. 22 della  legge  regionale  11  marzo  2008,  n.  3
  (Riforma degli interventi di sostegno alle attivita' commerciali) 
 
    1. Il comma 3 dell'art. 22 della legge  regionale  n.  3/2008  e'
sostituito dal seguente: 
    «3. I contributi sono concessi prioritariamente alle  imprese  in
possesso dei seguenti requisiti: 
    a)  imprese  individuali  il  cui  titolare  abbia  un'eta'   non
superiore ai trentacinque anni; 
    b) societa' i cui rappresentanti legali e almeno il 50 per  cento
dei soci, detentori del 51 per cento del  capitale  sociale,  abbiano
un'eta' non superiore ai trentacinque anni; 
    c)  societa'  cooperative  in  cui  la   maggioranza   dei   soci
cooperatori, che siano altresi' soci lavoratori,  abbia  un'eta'  non
superiore ai trentacinque anni.».