Art. 11 Modifica all'art. 22 della legge regionale 11 marzo 2008, n. 3 (Riforma degli interventi di sostegno alle attivita' commerciali) 1. Il comma 3 dell'art. 22 della legge regionale n. 3/2008 e' sostituito dal seguente: «3. I contributi sono concessi prioritariamente alle imprese in possesso dei seguenti requisiti: a) imprese individuali il cui titolare abbia un'eta' non superiore ai trentacinque anni; b) societa' i cui rappresentanti legali e almeno il 50 per cento dei soci, detentori del 51 per cento del capitale sociale, abbiano un'eta' non superiore ai trentacinque anni; c) societa' cooperative in cui la maggioranza dei soci cooperatori, che siano altresi' soci lavoratori, abbia un'eta' non superiore ai trentacinque anni.».