Art. 2 Definizioni 1. Si definiscono MPMI, in conformita' a quanto stabilito nella raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, recepita con decreto del Ministero delle attivita' produttive 18 aprile 2005 (Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese), le imprese in possesso dei seguenti requisiti: a) sono micro imprese le imprese con meno di dieci occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro; b) sono piccole imprese le imprese con meno di cinquanta occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; c) sono medie imprese le imprese con meno di duecentocinquanta occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro. 2. Si definiscono imprese giovanili le imprese in possesso dei seguenti requisiti: a) le imprese individuali il cui titolare abbia un'eta' non superiore ai trentacinque anni; b) le societa' i cui rappresentanti legali e almeno il 50 per cento dei soci, detentori del 51 per cento del capitale sociale, abbiano un'eta' non superiore ai trentacinque anni; c) le societa' cooperative in cui la maggioranza dei soci cooperatori, che siano altresi' soci lavoratori, abbia un'eta' non superiore ai trentacinque anni. 3. Si definiscono imprese femminili le imprese in possesso dei seguenti requisiti: a) le imprese individuali il cui titolare sia una donna; b) le societa' i cui rappresentanti legali e almeno il 50 per cento dei soci, detentori del 51 per cento del capitale sociale, siano donne; c) le societa' cooperative in cui la maggioranza dei soci cooperatori, che siano altresi' soci lavoratori, siano donne.