Art. 4 
 
                   Semplificazione e concertazione 
 
    1. La Regione adotta gli  strumenti  necessari  per  favorire  la
semplificazione e la riduzione degli oneri amministrativi e dei tempi
burocratici,  nonche'  l'omogeneita'  sul  territorio  regionale  dei
procedimenti relativi all'impresa. 
    2. Nel dettare norme destinate ad avere effetti sulle imprese, la
Regione si  attiene  ai  principi  di  chiarezza  e  snellezza  delle
procedure e di  adeguatezza,  proporzionalita'  e  gradualita'  degli
oneri  burocratici  e  amministrativi,  compresi  gli   obblighi   di
dichiarazione,  tenendo  conto   della   dimensione   delle   imprese
destinatarie, del numero di addetti e  del  settore  merceologico  di
attivita' e si dota di strumenti di analisi preventiva e di  verifica
successiva degli effetti degli atti normativi. 
    3.  La  valutazione  preventiva  dell'impatto   economico   delle
iniziative legislative sulle imprese e' condotta  secondo  i  criteri
stabiliti dal capo III del titolo I della legge  regionale  8  giugno
2011,  n.  13  (Norme  sulla  qualita'  della  regolazione  e   sulla
semplificazione amministrativa). 
    4. La politica di  concertazione  della  Regione  in  materia  di
imprese si fonda sul  confronto  con  le  associazioni  regionali  di
categoria che sono rappresentate in ciascuna delle quattro Camere  di
commercio, industria, artigianato e agricoltura liguri,  direttamente
o  mediante  forme  di  apparentamento,  e  nel  Consiglio  nazionale
dell'economia e  del  lavoro  o,  laddove  istituito,  nel  Consiglio
regionale  dell'economia  e  del  lavoro  e  con  le   organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative.