Art. 4 Semplificazione e concertazione 1. La Regione adotta gli strumenti necessari per favorire la semplificazione e la riduzione degli oneri amministrativi e dei tempi burocratici, nonche' l'omogeneita' sul territorio regionale dei procedimenti relativi all'impresa. 2. Nel dettare norme destinate ad avere effetti sulle imprese, la Regione si attiene ai principi di chiarezza e snellezza delle procedure e di adeguatezza, proporzionalita' e gradualita' degli oneri burocratici e amministrativi, compresi gli obblighi di dichiarazione, tenendo conto della dimensione delle imprese destinatarie, del numero di addetti e del settore merceologico di attivita' e si dota di strumenti di analisi preventiva e di verifica successiva degli effetti degli atti normativi. 3. La valutazione preventiva dell'impatto economico delle iniziative legislative sulle imprese e' condotta secondo i criteri stabiliti dal capo III del titolo I della legge regionale 8 giugno 2011, n. 13 (Norme sulla qualita' della regolazione e sulla semplificazione amministrativa). 4. La politica di concertazione della Regione in materia di imprese si fonda sul confronto con le associazioni regionali di categoria che sono rappresentate in ciascuna delle quattro Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura liguri, direttamente o mediante forme di apparentamento, e nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro o, laddove istituito, nel Consiglio regionale dell'economia e del lavoro e con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.