Art. 5 
 
           Rapporti tra pubblica amministrazione e imprese 
 
    1. La Regione favorisce l'estensione  dell'uso  della  tecnologia
nei   rapporti   tra   pubblica   amministrazione   e    imprese    e
dell'interoperabilita' tra  le  banche  dati  delle  varie  pubbliche
amministrazioni. 
    2. E' fatto  divieto  alla  pubblica  amministrazione,  ai  sensi
dell'art. 18 della legge 7  agosto  1990,  n.  241  (Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi) e successive modificazioni ed integrazioni,
di chiedere alle imprese copie di documenti o certificazioni gia'  in
possesso della stessa o di altra pubblica amministrazione. La Regione
sviluppa iniziative per agevolare l'acquisizione d'ufficio, anche  in
via telematica, della documentazione,  con  particolare  riguardo  ai
documenti presenti nel registro delle imprese e al documento unico di
regolarita' contributiva (DURC). 
    3. La Regione svolge azioni di coordinamento ed indirizzo,  anche
nei confronti degli enti strumentali o  dipendenti  della  Regione  e
degli  enti  appartenenti  al  settore  regionale  allargato  di  cui
all'art. 25 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 2 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e  pluriennale  della  Regione
Liguria - legge  finanziaria  2006)  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, al fine di assicurare alle imprese fornitrici di beni e
servizi,  anche  attraverso  un'attenta  programmazione  delle  spese
coerente  con  le  risorse  effettivamente  disponibili,  certezza  e
trasparenza dei tempi di  pagamento,  nel  rispetto  del  termine  di
trenta  giorni,  secondo  quanto  previsto  dalla  vigente  normativa
statale e comunitaria.