Art. 5 Rapporti tra pubblica amministrazione e imprese 1. La Regione favorisce l'estensione dell'uso della tecnologia nei rapporti tra pubblica amministrazione e imprese e dell'interoperabilita' tra le banche dati delle varie pubbliche amministrazioni. 2. E' fatto divieto alla pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni ed integrazioni, di chiedere alle imprese copie di documenti o certificazioni gia' in possesso della stessa o di altra pubblica amministrazione. La Regione sviluppa iniziative per agevolare l'acquisizione d'ufficio, anche in via telematica, della documentazione, con particolare riguardo ai documenti presenti nel registro delle imprese e al documento unico di regolarita' contributiva (DURC). 3. La Regione svolge azioni di coordinamento ed indirizzo, anche nei confronti degli enti strumentali o dipendenti della Regione e degli enti appartenenti al settore regionale allargato di cui all'art. 25 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria - legge finanziaria 2006) e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di assicurare alle imprese fornitrici di beni e servizi, anche attraverso un'attenta programmazione delle spese coerente con le risorse effettivamente disponibili, certezza e trasparenza dei tempi di pagamento, nel rispetto del termine di trenta giorni, secondo quanto previsto dalla vigente normativa statale e comunitaria.