Art. 6 
 
Trasparenza delle informazioni e partecipazione agli appalti pubblici 
 
    1. La Regione favorisce, anche attraverso le Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura,  la  massima  diffusione  delle
informazioni in materia di  requisiti  per  l'esercizio  di  ciascuna
tipologia di attivita' d'impresa, nonche' delle informazioni relative
agli incentivi pubblici  e  all'accesso  al  finanziamento,  compreso
l'accesso ai mercati dei capitali di rischio. 
    2. Al fine di facilitare la partecipazione delle MPMI  alle  gare
di appalto, la Regione promuove altresi'  la  piu'  ampia  diffusione
delle informazioni relative agli appalti di  importo  inferiore  alla
soglia comunitaria. 
    3. Nella  realizzazione  delle  grandi  opere  o  infrastrutture,
nonche' delle connesse opere integrative o compensative, la  Regione,
nel rispetto della normativa statale in materia di appalti  pubblici,
si adopera per individuare  forme  di  coinvolgimento  delle  imprese
aventi sede nei territori nei quali sono localizzati gli  interventi,
con particolare attenzione alle MPMI, anche in  forma  aggregata,  e,
altresi', per favorire, nel rispetto di quanto previsto dall'art.  29
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei  contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in  attuazione  delle
direttive 2004/17/CE e  2004/18/CE)  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, la suddivisione degli appalti in lotti  o  lavorazioni,
evidenziando la possibilita' del ricorso al subappalto, ove lo stesso
risulti conveniente per l'economicita'  dei  lavori,  ferma  restando
l'inderogabilita' delle norme relative ai  minimi  salariali  e  alle
condizioni  di  sicurezza  sui  luoghi  di   lavoro   nonche'   delle
disposizioni in materia di contrasto al fenomeno mafioso. 
    4. La Regione e gli enti di cui all'art. 5, comma 3, non possono,
nelle gare di appalto, richiedere alle imprese concorrenti qualifiche
e requisiti finanziari sproporzionati rispetto al valore dei  beni  e
dei servizi oggetto di gara, ne' requisiti  che  limitino  la  libera
concorrenza. 
    5. Le MPMI che  partecipano  alle  gare  di  appalto  di  lavori,
servizi  e  forniture  possono  presentare   autocertificazioni   per
l'attestazione dei requisiti di idoneita'.