Art. 6 Trasparenza delle informazioni e partecipazione agli appalti pubblici 1. La Regione favorisce, anche attraverso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la massima diffusione delle informazioni in materia di requisiti per l'esercizio di ciascuna tipologia di attivita' d'impresa, nonche' delle informazioni relative agli incentivi pubblici e all'accesso al finanziamento, compreso l'accesso ai mercati dei capitali di rischio. 2. Al fine di facilitare la partecipazione delle MPMI alle gare di appalto, la Regione promuove altresi' la piu' ampia diffusione delle informazioni relative agli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria. 3. Nella realizzazione delle grandi opere o infrastrutture, nonche' delle connesse opere integrative o compensative, la Regione, nel rispetto della normativa statale in materia di appalti pubblici, si adopera per individuare forme di coinvolgimento delle imprese aventi sede nei territori nei quali sono localizzati gli interventi, con particolare attenzione alle MPMI, anche in forma aggregata, e, altresi', per favorire, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 29 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e successive modificazioni ed integrazioni, la suddivisione degli appalti in lotti o lavorazioni, evidenziando la possibilita' del ricorso al subappalto, ove lo stesso risulti conveniente per l'economicita' dei lavori, ferma restando l'inderogabilita' delle norme relative ai minimi salariali e alle condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro nonche' delle disposizioni in materia di contrasto al fenomeno mafioso. 4. La Regione e gli enti di cui all'art. 5, comma 3, non possono, nelle gare di appalto, richiedere alle imprese concorrenti qualifiche e requisiti finanziari sproporzionati rispetto al valore dei beni e dei servizi oggetto di gara, ne' requisiti che limitino la libera concorrenza. 5. Le MPMI che partecipano alle gare di appalto di lavori, servizi e forniture possono presentare autocertificazioni per l'attestazione dei requisiti di idoneita'.